| la sentenza annotata prevede che la semplice iscrizione del padre ad
un ente previdenziale non escluda l' obbligo di intervento dell' ente
al quale sia iscritta la madre nei confronti dei figli. l' a. e'
dello stesso avviso in quanto ritiene che l' interpretazione piu'
corretta del concetto di "residualita'" delle prestazioni
assistenziali sia quella per cui, ove sussista identita' di
prestazioni, l' ente cui e' iscritta la madre ne rimanga esente con
l' obbligo, in caso contrario, di fornire quelle che l' ente
assistenziale cui e' iscritto il padre non presta. l' a., pur
constatando che il sistema previdenziale ed assistenziale conserva
tuttora una connotazione marcatamente assicurativa, rileva che negli
ultimi anni si e' registrato un progresso verso il raggiungimento del
principio costituzionale della sicurezza sociale. cio' e' avvenuto
fornendo l' assistenza sociale a quasi tutte le categorie di
lavoratori autonomi, ed estendendo il principio della assistenza del
lavoratore a tutta la sua famiglia. a questo proposito l' a. osserva
che la sentenza in esame non ha approfondito il problema relativo
alla configurazione del diritto del minore ad ottenere l' assistenza.
si tratta cioe' di stabilire se questa gli spetti in quanto "a
carico" del genitore, o se invece, piu' esattamente, non si tratti di
un diritto soggettivo autonomo e perfetto del familiare. l' a.,
concludendo, rileva che a seguito della riforma del diritto di
famiglia non puo' certo pretendersi dal padre la stipulazione di
particolari forme di previdenza, alle quali non sia obbligato per
legge, onde ottenere le prestazioni sanitarie in favore del figlio,
quando alle stesse il figlio abbia diritto attraverso gli enti di
tutela per iscrizione della madre.
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