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| IDG790601640 | |
| 79.06.01640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| orsi tiziana
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| competenza territoriale nel processo del lavoro
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| nota a cass. 6 luglio 1976, n. 2515
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 6, pt. 2, pag. 445-455
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d760; d4192; d40220
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| per quanto riguarda la competenza territoriale nel processo del
lavoro, prevista dal secondo comma dell' art. 413 codice di procedura
civile, la cassazione attribuisce al foro dell' azienda e al foro
della dipendenza natura alternativa e ritiene inoltre che per foro
dell' azienda debba intendersi il foro nel quale e' posta la sede
sociale dell' impresa. l' a. non condivide questo orientamento, in
quanto ritiene che l' art. 413 abbia voluto individuare un unico ed
esclusivo criterio di competenza dato dal luogo di effettivo
svolgimento del rapporto di lavoro. secondo l' a. si giunge alla
conclusione che il foro dell' azienda e quello della dipendenza si
escludano reciprocamente, sia in seguito ad un esame letterale del
secondo comma dell' art. 413, sia tenendo conto dei principi
ispiratori del nuovo processo del lavoro. questi infatti,
identificandosi nell' oralita', immediatezza e concentrazione del
procedimento, potranno ottenere pratica realizzazione solo a patto di
avvicinare il piu' possibile la sede del giudice al luogo di
svolgimento del rapporto di lavoro. l' a. ritiene inoltre che il
principio dell' identita' fra luogo del procedimento e luogo in cui
si svolge effettivamente il lavoro sia argomento esauriente per
contestare quanto sostenuto dalla suprema corte circa la coincidenza
fra sede dell' azienda e sede dell' impresa. egli infatti osserva che
non sempre la sede dell' impresa coincide con il luogo in cui si
trovano i beni organizzati per l' esercizio dell' attivita'
produttiva, e quindi con il luogo dell' effettiva prestazione del
lavoro. l' a. conclude ribadendo che per il legislatore cio' che piu'
conta nell' individuazione del giudice competente e' la collocazione
spaziale del rapporto di lavoro che ha dato origine alla controversia
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| art. 413 comma 2 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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