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129726
IDG790601646
79.06.01646 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
culotta angelo
ancora in tema di assunzione di lavoratori a domicilio non per il tramite della sezione comunale di collocamento
nota a cass. sez. iii pen. 27 aprile 1978
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 4, pt. 4, pag. 111-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d721; d7314; d541
la sentenza annotata stabilisce che l' assunzione di lavoratori a domicilio non per il tramite della sezione comunale di collocamento configura la contravvenzione prevista dall' art. 4 comma 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ed e' punita sia con l' ammenda di cui al successivo art. 13, sia con la pena comminata dall' art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, poiche' l' applicazione congiunta di entrambe le pene sarebbe espressamente prevista dall' ultimo comma del citato art. 13. l' a., criticando la sentenza, osserva che l' esigenza di reprimere il fenomeno criminoso del lavoro nero non deve indurre i giudici ad accettare il singolare criterio della doppia pena per la medesima violazione, in aperto contrasto con il principio della "specialita'" enunciato dall' art. 15 del codice penale. il presunto sistema della doppia penalita' genera inoltre manifeste incongruenze riguardanti soprattutto l' applicazione dell' oblazione e della prescrizione. e' quindi evidente che il giudice deve integrare i precetti sanzionatori, qualora determinate condotte, non espressamente previste dalla legge n. 877, configurino un reato ai sensi di altre disposizioni, ma non puo' sovrapporre le pene.
l. 18 dicembre 1973, n. 877 art. 38 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 15 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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