| 129726 | |
| IDG790601646 | |
| 79.06.01646 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| culotta angelo
| |
| ancora in tema di assunzione di lavoratori a domicilio non per il
tramite della sezione comunale di collocamento
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. iii pen. 27 aprile 1978
| |
| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 4, pt. 4, pag.
111-118
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d721; d7314; d541
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| la sentenza annotata stabilisce che l' assunzione di lavoratori a
domicilio non per il tramite della sezione comunale di collocamento
configura la contravvenzione prevista dall' art. 4 comma 3 della
legge 18 dicembre 1973, n. 877 ed e' punita sia con l' ammenda di cui
al successivo art. 13, sia con la pena comminata dall' art. 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, poiche' l' applicazione congiunta di
entrambe le pene sarebbe espressamente prevista dall' ultimo comma
del citato art. 13. l' a., criticando la sentenza, osserva che l'
esigenza di reprimere il fenomeno criminoso del lavoro nero non deve
indurre i giudici ad accettare il singolare criterio della doppia
pena per la medesima violazione, in aperto contrasto con il principio
della "specialita'" enunciato dall' art. 15 del codice penale. il
presunto sistema della doppia penalita' genera inoltre manifeste
incongruenze riguardanti soprattutto l' applicazione dell' oblazione
e della prescrizione. e' quindi evidente che il giudice deve
integrare i precetti sanzionatori, qualora determinate condotte, non
espressamente previste dalla legge n. 877, configurino un reato ai
sensi di altre disposizioni, ma non puo' sovrapporre le pene.
| |
| l. 18 dicembre 1973, n. 877
art. 38 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 15 c.p.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |