| l' a. si propone di individuare la natura giuridica ed il contenuto
della deliberazione richiesta dall' art. 64 del decreto irpef nell'
ipotesi di reintegrazione di capitale, tramite versamenti da parte
dei soci. rilevato che la prassi dei versamenti a copertura di
perdite ha attualmente una sua disciplina fiscale, ma non
civilistica, l' a. esamina la natura, dei versamenti in questione,
concludendo che essi rappresentano l' adempimento di un' obbligazione
contrattuale assunta attraverso la forma impropria della delibera:
infatti, oggetto della formale deliberazione deve essere la
ricognizione della perdita, mentre la decisione di farvi fronte con
versamenti proporzionali alle quote, ed il relativo impegno dovrebbe
essere assunto dai soci al di fuori dell' argomentazione sociale
nella forma usuale in cui si stipulano i contratti. inoltre ritiene
che la deliberazione ricognitiva della perdita debba provenire dal
consiglio d' amministrazione e non dall' assemblea dei soci. ad
analoghe conclusioni giunge esaminando l' art. 43, comma 2 del
decreto irpef, che prevede una "formale deliberazione" nei casi di
versamento in conto capitale. infatti quando i soci dedidono di
compiere versamenti in conto capitale essi non pongono in essere una
deliberazione assembleare, ma esprimono individualmente il consenso
ad effettuare il finanziamento alla societa'; anche questa
fattispecie va quindi ricostruita in termini di contratto. conclude
formulando alcune considerazioni sull' applicazione dell' imposta di
registro alla "deliberazione" prevista dall' art. 64, che secondo l'
a. e' inapplicabile, in quanto l' atto sociale di ricognizione della
perdita e' di per se' escluso da tassazione.
| |