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Documento


129739
IDG790601713
79.06.01713 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
a proposito della "riconciliazione espressa" dei coniugi legalmente separati
nota a cass. sez. i civ. 3 aprile 1979, n. 1883
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1195-1198
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30127
la massima annotata stabilisce che qualora i coniugi abbiano manifestato in modo inequivoco e espresso il loro incondizionato e attuale animus conciliandi a nulla rileva che l' effettiva ripresa della convivenza non sia seguita. premesso l' importanza di un riconoscimento di una volonta' riconciliativa dei coniugi separati che interrompe i termini per la richiesta di divorzio, l' a. reputa che la riconciliazione espressa richieda per il suo esistere un certo grado di solennita' esteriore che ne caratterizzi la rilevanza giuridica e la serieta'. pur aderendo pertanto alla massima commentata ritiene necessaria un' estrema cautela da parte dei giudici di merito per evitare che dichiarazioni ambigue anche se apparentemente espresse siano interpretate in senso diverso dalla reale volonta' dei coniugi. nella specie si nega rilevanza ad una dichiarazione di riconciliazione, per la sua provenienza unilaterale e per la mancanza di una concreta prova della reale riconciliazione.
art. 157 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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