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129742
IDG790601716
79.06.01716 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alvino ernesto
indennita' di cui all' art. 936 c.c. e riferimento all' epoca della liquidazione
nota a cass. 12 febbraio 1979, n. 954
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1267-1269
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d304122
con la sentenza annotata la cassazione ha precisato che l' indennita', che ai sensi dell' art. 936 c.c. il proprietario del suolo e' tenuto a pagare per le opere fatte da un terzo con materiali propri, costituisce debito di valore tanto nell' ipotesi che egli scelga l' aumento di valore arrecato al fondo quanto nell' altra in cui preferisca pagare il valore dei materiali e il prezzo della mano d' opera. l' a. precisa che non si puo' negare che il diritto di credito del terzo sorga nel momento stesso in cui, per effetto della incorporazione, il proprietario del fondo acquista la proprieta' della costruzione e che l' aumento di valore vada riferito alla situazione di quel momento. questo pero', si osserva, non deve indurre a ritenere che l' indennita' non debba essere determinata all' epoca della liquidazione, sostanziandosi proprio in un diritto di credito che viene ad essere posto in essere in tale momento. dovendosi cioe' corrispondere un indennizzo occorre far riferimento al momento del suo adempimento.
art. 936 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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