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| IDG790601722 | |
| 79.06.01722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| florio coti autilia
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| ancora sulle "questioni di fatto" nel giudizio tributario
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| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 7-8, pt. 4, pag. 187-188
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21719
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| l' art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 2972 n. 636 sulla revisione della
disciplina del contenzioso tributario attribuisce alla competenza
della commissione centrale le questioni di fatto, escluse quelle
relative a valutazione estimativa. la cassazione, in via
interpretativa, ha ritenuto che sono di estimazione semplice, e
quindi esorbitano dalla competenza della commissione tributaria
centrale le questioni di puro fatto sull' esistenza del cespite
tassabile. l' a. reputa pero' tale lettura della norma non aderente
alla sua ratio. il testo in esame non appare infatti suscettibile di
essere interpretato in modo diverso dalla dicotomia che pone a
raffronto questioni di diritto e questioni di fatto non attinenti
alla estimazione. le questioni di fatto, cui si riferisce la norma,
non possono essere quelle che la tradizione del vecchio sistema
qualificava di estimazione complessa, ossia le questioni collegate o
connesse a questioni di diritto, poiche' se tali questioni
presuppongono l' interpretazione di una norma giuridica esse sono
attratte nell' orbita della competenza della commissione centrale
"per violazione di legge". posto allora che l' attribuzione alla
commissione centrale della cognizione delle questioni di fatto deve
avere pure un significato, puo' dirsi che questioni di estimazione
sono soltanto quelle che attengono alla qualificazione dell'
imponibile.
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| art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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