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129748
IDG790601722
79.06.01722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
florio coti autilia
ancora sulle "questioni di fatto" nel giudizio tributario
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 7-8, pt. 4, pag. 187-188
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21719
l' art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 2972 n. 636 sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario attribuisce alla competenza della commissione centrale le questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa. la cassazione, in via interpretativa, ha ritenuto che sono di estimazione semplice, e quindi esorbitano dalla competenza della commissione tributaria centrale le questioni di puro fatto sull' esistenza del cespite tassabile. l' a. reputa pero' tale lettura della norma non aderente alla sua ratio. il testo in esame non appare infatti suscettibile di essere interpretato in modo diverso dalla dicotomia che pone a raffronto questioni di diritto e questioni di fatto non attinenti alla estimazione. le questioni di fatto, cui si riferisce la norma, non possono essere quelle che la tradizione del vecchio sistema qualificava di estimazione complessa, ossia le questioni collegate o connesse a questioni di diritto, poiche' se tali questioni presuppongono l' interpretazione di una norma giuridica esse sono attratte nell' orbita della competenza della commissione centrale "per violazione di legge". posto allora che l' attribuzione alla commissione centrale della cognizione delle questioni di fatto deve avere pure un significato, puo' dirsi che questioni di estimazione sono soltanto quelle che attengono alla qualificazione dell' imponibile.
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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