Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129749
IDG790601723
79.06.01723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di alpa guido, bessone mario)
poteri dei privati e statuto della proprieta'. l' espropriazione (seconda parte)
Riv. not., an. 33 (1979), fasc. 4, pt. 3, pag. 972-1015
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1310; d04212
al modello tradizionale di esproprio introdotto dalla legge n. 2359 del 1865 si e' nel tempo ricondotta ogni limitazione dei poteri dei proprietari a contenuto sostanzialmente espropriativo e si sono indicate queste situazioni col termine di espropriazioni "anomale" o "larvate". in esse non si ha un vero e proprio procedimento espropriativo, ma una limitazione dei poteri del proprietario, tale da vincolare quasi totalmente le sue possibilita' di godimento ed uso del bene. l' a. ritiene che si tratti di una categoria concettuale da respingere, perche' il concetto di espropriazione puo' trovare applicazione solo ove il provvedimento legislativo o amministrativo attui una modificazione del profilo soggettivo dell' appartenenza, mentre nelle espropriazioni larvate non c' e' alcuna modificazione soggettiva, in quanto il proprietario rimane titolare del bene vincolato. l' a. esamina poi l' evoluzione della normativa sull' espropriazione partendo dalla legge del 1865 citata fino all' art. 42 della costituzione che amplia le ipotesi in cui si puo' procedere ad esproprio perche' i motivi riguardano l' interesse generale. l' ampliamento introdotto dalla nostra costituzione si rifa' ai principi contenuti nella costituzione di weimar la quale affermo' il concetto di "socialita'" inteso come attenuazione sostanziale delle garanzie del privato e abbandono della concezione giusnaturalistica della proprieta' come diritto inviolabile connesso alla liberta' della persona. riguardo all' indennizzo di cui si fa menzione all' art. 42 della costituzione, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che l' indennizzo non puo' essere irrisorio, ma non necessariamente deve uguagliare il valore venale del bene.
art. 42 comma 3 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati