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129785
IDG790601773
79.06.01773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ricci gianfranco
"ingiunzione" o "forme particolari"? un dubbio in tema di pignorament
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 4, pag. 1583-1647
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4315; d4320; d4330; d4340
secondo l' a. e' erroneo chiamare il pignoramento ingiunzione, anche se la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza fa dell' ingiunzione l' elemento centrale del pignoramento; si rende percio' necessario un esame circa il rapporto tra l' ingiunzione e le forme particolari proprie delle varie espropriazioni. a questo proposito l' a. nota come il pignoramento mobiliare non si realizza con la materiale presa di possesso, ma esclusivamente con l' apprensione dei beni. dimostra che l' ingiunzione non e' affatto necessaria per far sorgere il vincolo; in particolare l' ingiunzione assume, in tale tipo di pignoramento, un valore diverso a seconda delle componenti che si considerano, cosi' in caso di responsabilita' penale l' ingiunzione e' necessaria, anche se limitata al fine della punibilita' del delitto ex art. 334 c.p.. nel caso di pignoramento presso terzi l' a. nota che il vincolo sorge fin dal momento della notifica; in tale tipo di pignoramento solo con l' apposizione in esso dell' ingiunzione l' atto del creditore diventa proprio dell' ufficio esecutivo e quindi l' ingiunzione al debitore costituisce un elemento indispensabile del pignoramento presso terzi. l' a. esamina, inoltre, il valore dell' intimazione al terzo e sostiene che tale intimazione non ha un preciso significato giuridico, dal momento che gli effetti ex art. 546 c.p.c. discendono dalla legge unicamente per effetto della notifica; la sua mancanza non produce percio' nullita'. nel pignoramento immobiliare l' a. nota, infine, che la trascrizione ha carattere costitutivo del vincolo e cioe' si tratta di un atto esecutivo in senso proprio, per cui gli effetti decorrono non dalla notifica ma dalla trascrizione, quindi in tale pignoramento l' ingiunzione e' essenziale per l' esistenza del vincolo.
art. 334 c.p. art. 546 c.p.c. art. 492 c.p.c. art. 2913 c.c. art. 543 c.p.c. art. 547 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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