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129788
IDG790601776
79.06.01776 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scalisi vincenzo
inadempimento del mandatario e tutela del mandante
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 4, pag. 1455-1520
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30650
l' a. prende spunto da una sentenza della cassazione, sostenente che il mandatario senza rappresentanza che non spende il nome del mandante e' considerato alla stregua del mandatario agente in nome proprio, per notare come sia contraddittorio il ragionamento fatto dalla corte, dal momento che non e' possibile dichiarare non soggetti alla speciale disciplina posta dall' art. 1706 c.c. gli acquisti fatti in nome proprio dal mandatario e sostenere poi l' applicazione dell' esecuzione in forma specifica; infatti in tal caso esisterebbe un obbligo di ritrasferimento anche sul mandatario inadempiente ex art. 1703 c.c.; il che e' assurdo in quanto un terzo, non legato da alcun rapporto con le parti, non puo' subire la stipulazione di un negozio gestorio al quale non e' tenuto. l' a. pone in evidenza come l' agire per conto sia il necessario presupposto per l' insorgere dell' obbligo di ritrasferimento; e se l' art. 1703 c.c. e' posto in funzione dell' acquisto del mandante, e quindi dell' obbligo di ritrasferire, non puo' poi sostenersi la possibilita' di conseguire lo stesso effetto anche da un' attivita' del mandatario, che non risulti svolta per conto, ossia nell' interesse del mandante. l' a. esamina sia quand' e' che un acquisto puo' considerarsi effettuato per conto del mandante, sia l' ammissibilita' in questa materia del risarcimento in forma specifica e dell' obbligo di ritrasferire quale forma specifica di tale risanamento. nota che decisiva resta, per l' applicazione del risarcimento in forma specifica, la natura dell' obbligazione rimasta inadempiuta. comunque, conclude l' a., anche ammesso per assurdo la possibilita' di un obbligo a ritrasferire quale forma specifica di risanamento, l' art. 2932 c.c. e' comunque inapplicabile in questa materia, poiche' fa difetto un presupposto essenziale, cioe': l' inadempimento dell' obbligazione di ritrasferimento.
art. 1706 c.c. art. 1703 c.c. art. 2932 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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