| l' a. prende spunto da una sentenza della cassazione, sostenente che
il mandatario senza rappresentanza che non spende il nome del
mandante e' considerato alla stregua del mandatario agente in nome
proprio, per notare come sia contraddittorio il ragionamento fatto
dalla corte, dal momento che non e' possibile dichiarare non soggetti
alla speciale disciplina posta dall' art. 1706 c.c. gli acquisti
fatti in nome proprio dal mandatario e sostenere poi l' applicazione
dell' esecuzione in forma specifica; infatti in tal caso esisterebbe
un obbligo di ritrasferimento anche sul mandatario inadempiente ex
art. 1703 c.c.; il che e' assurdo in quanto un terzo, non legato da
alcun rapporto con le parti, non puo' subire la stipulazione di un
negozio gestorio al quale non e' tenuto. l' a. pone in evidenza come
l' agire per conto sia il necessario presupposto per l' insorgere
dell' obbligo di ritrasferimento; e se l' art. 1703 c.c. e' posto in
funzione dell' acquisto del mandante, e quindi dell' obbligo di
ritrasferire, non puo' poi sostenersi la possibilita' di conseguire
lo stesso effetto anche da un' attivita' del mandatario, che non
risulti svolta per conto, ossia nell' interesse del mandante. l' a.
esamina sia quand' e' che un acquisto puo' considerarsi effettuato
per conto del mandante, sia l' ammissibilita' in questa materia del
risarcimento in forma specifica e dell' obbligo di ritrasferire quale
forma specifica di tale risanamento. nota che decisiva resta, per l'
applicazione del risarcimento in forma specifica, la natura dell'
obbligazione rimasta inadempiuta. comunque, conclude l' a., anche
ammesso per assurdo la possibilita' di un obbligo a ritrasferire
quale forma specifica di risanamento, l' art. 2932 c.c. e' comunque
inapplicabile in questa materia, poiche' fa difetto un presupposto
essenziale, cioe': l' inadempimento dell' obbligazione di
ritrasferimento.
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