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Documento


129793
IDG790601781
79.06.01781 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrato dino
ancora sul vilipendio della religione
nota a trib. roma 16 marzo 1976
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 455-461
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5173; d04017
la sentenza annotata ritiene che, essendo venuto meno con il superamento dello statuto albertino il bene che forma oggetto della tutela prevista nell' art. 402 codice penale (che prevede il reato di vilipendio della religione), la norma in questione sia da considerarsi implicitamente abrogata. difatti il tribunale afferma che, quando una norma anteriore alla costituzione e' in stridente contrasto con l' ordinamento attuale dello stato, la questione della abrogazione della stessa e' pregiudiziale a quella di un' eventuale illegittimita' costituzionale, ed e' di competenza esclusiva del giudice ordinario. l' a. sostiene che la sentenza in esame e' censurabile sia sul piano sostanziale che su quello procedurale. sotto quest' ultimo profilo la sentenza e' errata, secondo l' a., perche' anche ammesso ma non concesso che sia accettabile la tesi dell' ondei che riconosce al giudice ordinario il potere di dichiarare tacitamente abrogata una legge ordinaria per effetto della costituzione, si deve logicamente ammettere che tale giurisdizione sia in concorrenza con quella della carta costituzionale, non potendo certo sostenersi, come invece fa la sentenza annotata, l' esistenza di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. per quanto concerne il profilo sostanziale l' a. critica la sentenza del tribunale sulla base di recenti decisioni della corte costituzionale. questa ha infatti ritenuto che la liberta' di manifestazione del pensiero trovi un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nella necessita' di tutelare beni parimente garantiti dalla costituzione. l' a., ritenendo che il sentimento religioso sia da considerarsi fra i beni costituzionalmente rilevati, asserisce che il vilipendio di una religione puo' legittimamente limitare l' ambito di operativita' della liberta' di espressione.
art. 402 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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