| la sentenza annotata ritiene che, essendo venuto meno con il
superamento dello statuto albertino il bene che forma oggetto della
tutela prevista nell' art. 402 codice penale (che prevede il reato di
vilipendio della religione), la norma in questione sia da
considerarsi implicitamente abrogata. difatti il tribunale afferma
che, quando una norma anteriore alla costituzione e' in stridente
contrasto con l' ordinamento attuale dello stato, la questione della
abrogazione della stessa e' pregiudiziale a quella di un' eventuale
illegittimita' costituzionale, ed e' di competenza esclusiva del
giudice ordinario. l' a. sostiene che la sentenza in esame e'
censurabile sia sul piano sostanziale che su quello procedurale.
sotto quest' ultimo profilo la sentenza e' errata, secondo l' a.,
perche' anche ammesso ma non concesso che sia accettabile la tesi
dell' ondei che riconosce al giudice ordinario il potere di
dichiarare tacitamente abrogata una legge ordinaria per effetto della
costituzione, si deve logicamente ammettere che tale giurisdizione
sia in concorrenza con quella della carta costituzionale, non potendo
certo sostenersi, come invece fa la sentenza annotata, l' esistenza
di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. per quanto
concerne il profilo sostanziale l' a. critica la sentenza del
tribunale sulla base di recenti decisioni della corte costituzionale.
questa ha infatti ritenuto che la liberta' di manifestazione del
pensiero trovi un limite non solo nella tutela del buon costume, ma
anche nella necessita' di tutelare beni parimente garantiti dalla
costituzione. l' a., ritenendo che il sentimento religioso sia da
considerarsi fra i beni costituzionalmente rilevati, asserisce che il
vilipendio di una religione puo' legittimamente limitare l' ambito di
operativita' della liberta' di espressione.
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