| al di la' della soluzione del caso specifico, il decreto annotato
offre all' a. l' occasione per un approfondimento sul tema dell'
idoneita' previsto dall' art. 49 del codice penale. l' a., dopo aver
ricordato che l' argomento in questione ha particolare importanza in
materia di delitto tentato, di reati abortivi e di veneficio,
asserisce che l' idoneita' puo' riguardare il soggetto attivo ed il
soggetto passivo, ed essere quindi relativa alle attitudini
psico-somatiche ad eseguire o subire una determinata azione; l'
idoneita' obiettiva riguarda invece l' atto o il mezzo. l' a.
riferisce che in ordine al tentativo criminoso, ci sono tre teorie
sull' identificazione dell' idoneita' dell' azione, e precisamente:
la teoria oggettiva, quella soggettiva e quella del pericolo. la
teoria oggettiva concentra ogni indagine sulla natura, sulla
potenzialita' dei mezzi adoperati e dell' oggetto da colpire; secondo
tale teoria non vi e' tentativo punibile quando gli atti siano
assolutamente inidonei. la teoria soggettiva invece, considera
decisiva la manifestazione della volonta' delittuosa e pertanto
riconosce la punibilita' del tentativo anche quando vi sia stata
inidoneita' assoluta degli atti. secondo la teoria del pericolo,
infine, deve stabilirsi se l' azione compiuta in determinate
circostanze abbia esposto a pericolo (inteso come possibilita' di un
evento antigiuridico) il bene tutelato; il tentativo pertanto sarebbe
punibile quando si e' concretato in un' azione pericolosa. l' a.
osserva poi che la giurisprudenza e' concorde nel ritenere che l'
idoneita' degli atti vada valutata in concreto, e con giudizio "ex
ante". l' articolo quindi si conclude riportando soluzioni,
dottrinarie e giurisprudenziali, di vari casi controversi,
particolarmente in tema di aborto e di veneficio.
| |