| la sentenza annotata ritiene che fra l' espressione usata dalla legge
n. 10 del 1977, che parla di "esecuzione di lavori abusivi", e quella
delle leggi precedenti, che si riferivano al semplice inizio dei
lavori" esista una differenza qualitativa; secondo il pretore cioe',
il legislatore ha ora configurato un reato di pericolo concreto,
mentre in passato trattavasi di reato di pericolo presupposto,
cosicche', per avere rilevanza penale, occorre che i lavori abbiano
raggiunto una certa consistenza quantitativa. l' a., dopo aver
osservato che parte della dottrina non ha visto nel cambiamento dell'
espressione del precetto penale alcuna diversa conseguenza giuridica,
e che un' altra rilevante parte ha invece ritenuto che per
configurarsi reato occorre che la costruzione sia gia' ultimata,
assume rispetto a queste due tesi contrapposte una posizione
intermedia. egli sostiene la diversita' fra il significato delle due
formule in quanto nota che se il legislatore non avesse voluto
cambiare niente avrebbe usato la vecchia espressione "inizio dei
lavori" che del resto adopra in altra parte della stessa legge quando
specifica le caratteristiche della concessione. l' a. giudica
pertanto esatta l' interpretazione del pretore che vede ora, nella
contravvenzione di costruzione abusiva, un reato di pericolo
concreto, e ponendosi lo scopo di identificare le ipotesi esenti
dalla sanzione penale ritiene che debbano qualificarsi come tali le
condotte puramente preparatorie dell' attivita' costruttiva. in base
a questo assunto l' a. afferma che la concessione in sanatoria non
modifica la posizione processuale e sostanziale del presunto
contravventore. infatti, se sopraggiunge quando si versa ancora nell'
ipotesi di irrilevanza penale, essa nulla aggiunge a quanto gia'
lecitamente preesisteva, mentre se sopravviene in una fase avanzata
dei lavori, non ha il potere di trasformare in lecita una situazione
che penalmente non e' tale.
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