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Documento


129796
IDG790601784
79.06.01784 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrato dino
sul concetto di esecuzione di lavori abusivi edilizi
nota a pret. padova 27 gennaio 1978
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 489-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18222
la sentenza annotata ritiene che fra l' espressione usata dalla legge n. 10 del 1977, che parla di "esecuzione di lavori abusivi", e quella delle leggi precedenti, che si riferivano al semplice inizio dei lavori" esista una differenza qualitativa; secondo il pretore cioe', il legislatore ha ora configurato un reato di pericolo concreto, mentre in passato trattavasi di reato di pericolo presupposto, cosicche', per avere rilevanza penale, occorre che i lavori abbiano raggiunto una certa consistenza quantitativa. l' a., dopo aver osservato che parte della dottrina non ha visto nel cambiamento dell' espressione del precetto penale alcuna diversa conseguenza giuridica, e che un' altra rilevante parte ha invece ritenuto che per configurarsi reato occorre che la costruzione sia gia' ultimata, assume rispetto a queste due tesi contrapposte una posizione intermedia. egli sostiene la diversita' fra il significato delle due formule in quanto nota che se il legislatore non avesse voluto cambiare niente avrebbe usato la vecchia espressione "inizio dei lavori" che del resto adopra in altra parte della stessa legge quando specifica le caratteristiche della concessione. l' a. giudica pertanto esatta l' interpretazione del pretore che vede ora, nella contravvenzione di costruzione abusiva, un reato di pericolo concreto, e ponendosi lo scopo di identificare le ipotesi esenti dalla sanzione penale ritiene che debbano qualificarsi come tali le condotte puramente preparatorie dell' attivita' costruttiva. in base a questo assunto l' a. afferma che la concessione in sanatoria non modifica la posizione processuale e sostanziale del presunto contravventore. infatti, se sopraggiunge quando si versa ancora nell' ipotesi di irrilevanza penale, essa nulla aggiunge a quanto gia' lecitamente preesisteva, mentre se sopravviene in una fase avanzata dei lavori, non ha il potere di trasformare in lecita una situazione che penalmente non e' tale.
art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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