| le sentenze annotate, decidendo un caso di preteso boicottaggio,
hanno affrontato il problema della relazione fra l' art. 41
costituzione e l' art. 2598 codice civile. l' a., esaminati i
precedenti giurisprudenziali in materia, rileva che il tribunale,
dopo aver affermato che il contenuto dell' art. 2598 n. 3 va
ricercato nel precetto costituzionale di cui all' art. 41, ha
sottolineato che l' acquisizione della posizione monopolistica o
dominante, per essere lecita, deve essere effetto del naturale
evolversi del mercato, con esclusione di ogni mezzo idoneo a
provocare distorsioni nel meccanismo selettivo. la corte d' appello,
al contrario, ha affermato che l' art. 41 costituzione non e'
immediatamente precettivo in quanto esprime una direttiva di ordine
generale e contiene una riserva implicita di legge. pertanto la corte
ritiene che un atto di boicottaggio sara' qualificato lecito o
illecito a norma dell' art. 2598 n. 3, e cioe' mediante la
qualificazione come corrette o meno delle particolari modalita' di
svolgimento o della posizione delle parti sul mercato. l' a. concorda
pienamente con la corte in quanto sostiene che vada disattesa l'
impostazione che fa discendere l' illiceita' degli atti di
boicottaggio dalla violazione del principio costituzionale della
liberta' di iniziativa economica. cio' in base al fatto che, secondo
l' a., il principio in questione tutela nella sua ampia formulazione,
ogni forma nella quale puo' estrinsecarsi la libera economia di
mercato, dalla concorrenza pura al monopolio di fatto. quindi ogni
atto avente finalita' monopolistiche non e' illecito in se' e per
se', ma solo quando si ponga un contrasto con le norme che tutelano
la concorrenza. per l' individuazione di una tale situazione l' a.
ricorda l' utilita' del criterio basato sul concetto di
discriminazione.
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