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129798
IDG790601786
79.06.01786 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ossola susi
boicottaggio e correttezza professionale
nota a app. milano 24 novembre 1978 trib. milano 22 marzo 1976
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 419-436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04210; d311301
le sentenze annotate, decidendo un caso di preteso boicottaggio, hanno affrontato il problema della relazione fra l' art. 41 costituzione e l' art. 2598 codice civile. l' a., esaminati i precedenti giurisprudenziali in materia, rileva che il tribunale, dopo aver affermato che il contenuto dell' art. 2598 n. 3 va ricercato nel precetto costituzionale di cui all' art. 41, ha sottolineato che l' acquisizione della posizione monopolistica o dominante, per essere lecita, deve essere effetto del naturale evolversi del mercato, con esclusione di ogni mezzo idoneo a provocare distorsioni nel meccanismo selettivo. la corte d' appello, al contrario, ha affermato che l' art. 41 costituzione non e' immediatamente precettivo in quanto esprime una direttiva di ordine generale e contiene una riserva implicita di legge. pertanto la corte ritiene che un atto di boicottaggio sara' qualificato lecito o illecito a norma dell' art. 2598 n. 3, e cioe' mediante la qualificazione come corrette o meno delle particolari modalita' di svolgimento o della posizione delle parti sul mercato. l' a. concorda pienamente con la corte in quanto sostiene che vada disattesa l' impostazione che fa discendere l' illiceita' degli atti di boicottaggio dalla violazione del principio costituzionale della liberta' di iniziativa economica. cio' in base al fatto che, secondo l' a., il principio in questione tutela nella sua ampia formulazione, ogni forma nella quale puo' estrinsecarsi la libera economia di mercato, dalla concorrenza pura al monopolio di fatto. quindi ogni atto avente finalita' monopolistiche non e' illecito in se' e per se', ma solo quando si ponga un contrasto con le norme che tutelano la concorrenza. per l' individuazione di una tale situazione l' a. ricorda l' utilita' del criterio basato sul concetto di discriminazione.
art. 41 cost. art. 2598 n. 3 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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