Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129799
IDG790601787
79.06.01787 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ramajoli sergio
osservazioni alla ordinanza del pretore di reggio emilia, 10 gennaio 1979 (in tema di giudizio di costituzionalita' dell' art. 2 lett. a), d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413)
osservazione a ord . pret. reggio emilia 10 gennaio 1979
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 463-466
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50411; d51856
l' a. ritiene meritevole di adesione l' ordinanza annotata che giudica non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 lett. a) del decreto del presidente della repubblica n. 413 del 1978, nella parte in cui esclude dall' amnistia i reati di lesione colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 e dal secondo comma dell' art. 583 codice penale, in relazione all' art. 3 e 24 secondo comma costituzione. l' a., richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, afferma che il legislatore, nel fissare il principio di amnistiabilita' o meno di un reato, non puo' realizzare una sperequazione di trattamento per figure omogenee di reati, quando una simile diversita' assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. sulla base di queste premesse l' a. ritiene incostituzionale che nel decreto di clemenza siano ricompresi i reati di lesioni colpose provocate da inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, mentre siano invece esclusi quelli di lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. l' a., infatti, osserva che in questi due tipi di crimini e' identica l' oggettivita' giuridica del reato, e cioe' la tutela della vita e dell' integrita' fisica della parte lesa, e che identica e' anche la forma colposa della condotta illecita. inoltre l' a., dopo aver ricordato che identica e' pure la matrice di politica normativa che ha condotto all' inasprimento delle pene per entrambi i reati in questione, sottolinea che, data la perdurante frequenza di infortuni stradali e sul lavoro, neanche sotto il profilo dell' allarme sociale appare razionale la scelta compiuta dal legislatore.
art. 2 lett. a d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati