| 129799 | |
| IDG790601787 | |
| 79.06.01787 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| ramajoli sergio
| |
| osservazioni alla ordinanza del pretore di reggio emilia, 10 gennaio
1979 (in tema di giudizio di costituzionalita' dell' art. 2 lett. a),
d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservazione a ord . pret. reggio emilia 10 gennaio 1979
| |
| Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 463-466
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d50411; d51856
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ritiene meritevole di adesione l' ordinanza annotata che
giudica non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell' art. 2 lett. a) del decreto del presidente della
repubblica n. 413 del 1978, nella parte in cui esclude dall' amnistia
i reati di lesione colpose gravi e gravissime commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che
abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 e
dal secondo comma dell' art. 583 codice penale, in relazione all'
art. 3 e 24 secondo comma costituzione. l' a., richiamandosi alla
giurisprudenza costituzionale, afferma che il legislatore, nel
fissare il principio di amnistiabilita' o meno di un reato, non puo'
realizzare una sperequazione di trattamento per figure omogenee di
reati, quando una simile diversita' assuma aspetti e dimensioni tali
da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole
giustificazione. sulla base di queste premesse l' a. ritiene
incostituzionale che nel decreto di clemenza siano ricompresi i reati
di lesioni colpose provocate da inosservanza delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, mentre siano invece esclusi
quelli di lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro. l' a., infatti, osserva che
in questi due tipi di crimini e' identica l' oggettivita' giuridica
del reato, e cioe' la tutela della vita e dell' integrita' fisica
della parte lesa, e che identica e' anche la forma colposa della
condotta illecita. inoltre l' a., dopo aver ricordato che identica e'
pure la matrice di politica normativa che ha condotto all'
inasprimento delle pene per entrambi i reati in questione, sottolinea
che, data la perdurante frequenza di infortuni stradali e sul lavoro,
neanche sotto il profilo dell' allarme sociale appare razionale la
scelta compiuta dal legislatore.
| |
| art. 2 lett. a d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |