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129800
IDG790601788
79.06.01788 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allorio enrico
intorno a un caso di contemporanea pendenza di due processi di separazione personale fra gli stessi coniugi dinanzi a giudici territorialmente diversi
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 511-520
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40238; d4410
in relazione ad un caso di contemporanea pendenza di due processi di separazione personale, fra gli stessi coniugi, dinanzi a giudici territorialmente diversi, l' a. affronta il problema di identificare il foro della prevenzione, in base ai criteri (previsti dall' art. 39 codice di procedura civile) che governano l' istituto della litispendenza. l' a. osserva che la giurisprudenza ha ritenuto di determinare la prevenzione tra due processi iniziati lo stesso giorno facendo riferimento all' anteriorita' della prima udienza. per quanto concerne l' avvenuta anticipazione della prima udienza di uno dei due processi, l' a. ritiene che tale anticipazione resti senza effetti sul problema della litispendenza. questo perche' anche alla litispendenza, per stretta analogia, deve applicarsi l' art. 5 del codice di procedura civile secondo il quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo". affrontando il problema dell' ammissibilita' in astratto di una istanza di anticipazione dell' udienza di comparizione dei coniugi, dopo aver sottolineato il pericolo per il diritto di difesa del convenuto che e' insito in tale istanza, l' a. giunge alla conclusione che, nel silenzio della legge, nell' art. 706 codice di procedura civile non e' possibile cogliere alcun addentellato in base al quale possa trovare giustitificazione un provvedimento anticipatorio. egli osserva, a tal proposito che il provvedimento il quale dovrebbe essere modificato, e quindi in parte revocato, e' un decreto (per la precisione quello con cui viene fissata l' udienza di comparizione) e contemporaneamente constata che il codice processuale consente la revoca delle ordinanze ma non prevede certo la possibilita' della revoca dei decreti.
art. 5 c.p.c. art. 39 c.p.c. art. 706 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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