| in relazione ad un caso di contemporanea pendenza di due processi di
separazione personale, fra gli stessi coniugi, dinanzi a giudici
territorialmente diversi, l' a. affronta il problema di identificare
il foro della prevenzione, in base ai criteri (previsti dall' art. 39
codice di procedura civile) che governano l' istituto della
litispendenza. l' a. osserva che la giurisprudenza ha ritenuto di
determinare la prevenzione tra due processi iniziati lo stesso giorno
facendo riferimento all' anteriorita' della prima udienza. per quanto
concerne l' avvenuta anticipazione della prima udienza di uno dei due
processi, l' a. ritiene che tale anticipazione resti senza effetti
sul problema della litispendenza. questo perche' anche alla
litispendenza, per stretta analogia, deve applicarsi l' art. 5 del
codice di procedura civile secondo il quale "la giurisdizione e la
competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente
al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza
rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo".
affrontando il problema dell' ammissibilita' in astratto di una
istanza di anticipazione dell' udienza di comparizione dei coniugi,
dopo aver sottolineato il pericolo per il diritto di difesa del
convenuto che e' insito in tale istanza, l' a. giunge alla
conclusione che, nel silenzio della legge, nell' art. 706 codice di
procedura civile non e' possibile cogliere alcun addentellato in base
al quale possa trovare giustitificazione un provvedimento
anticipatorio. egli osserva, a tal proposito che il provvedimento il
quale dovrebbe essere modificato, e quindi in parte revocato, e' un
decreto (per la precisione quello con cui viene fissata l' udienza di
comparizione) e contemporaneamente constata che il codice processuale
consente la revoca delle ordinanze ma non prevede certo la
possibilita' della revoca dei decreti.
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