| l' a. rileva che, a differenza di quanto avvenuto precedentemente in
giurisprudenza, il pretore di torino ed il tribunale di cuneo hanno
sottoposto al vaglio della corte costituzionale la tesi di sospetta
incostituzionalita' delle norme preordinate allo scopo di assicurare
l' assistenza e la rappresentanza di un difensore d' ufficio anche
all' imputato assolutamente non disposto ad avvalersene. secondo i
sostenitori della tesi in questione l' art. 2 e l' art. 24 della
costituzione, parlando rispettivamente dei diritti inviolabili dell'
uomo, e della difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento, non sancirebbero dei diritti irrinunciabili ma dei
diritti il cui esercizio deve intendersi demandato alla libera scelta
del titolare. l' a. ritiene che il mutamento di indirizzo
giurisprudenziale sia dovuto, oltre che alla non eccessiva gravita'
delle specifiche imputazioni, soprattutto alla diversa prospettazione
della linea difensiva adottata dagli imputati. questi, infatti,
dinanzi ai giudici di torino e di cuneo, anziche' limitarsi a
rivendicare il diritto all' autodifesa, com' era avvenuto in
precedenti processi, hanno dichiarato di non volersi difendere ne'
personalmente, ne' tanto meno tramite alcun difensore. l' a. e' dell'
avviso che l' accoglimento, da parte della corte costituzionale,
della tesi prospettata farebbe "saltare" mezzo codice di procedura
penale, in quanto la rinuncia a difendersi dovrebbe riguardare,
ovviamente, tutte le fasi processuali e non solo il dibattimento.
inoltre ritiene che il nuovo procedimento che verrebbe cosi' a
delinearsi, senza alcuna partecipazione dell' imputato o di chi per
lui, non sarebbe da considerare come un nuovo processo ma bensi' come
un non processo.
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