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129803
IDG790601791
79.06.01791 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' aloja leonello
l' equita' nel processo del lavoro
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 527-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40632; d760
l' a. si chiede se sia concepibile l' equita' nel processo del lavoro, in particolare si riferisce non alla equita' integrativa ma a quella formativa, o dispositiva, che autorizza il giudice ad una pronuncia costitutiva, e che si riflette nell' intera decisione. in pratica si tratta di stabilire se sia applicabile al processo del lavoro l' art. 114 codice di procedura civile che prevede il giudizio equitativo volontario. l' a. rileva che autorevole dottrina si e' schierata decisamente per l' inapplicabilita', ricordando che il legislatore ha escluso espressamente l' arbitrato di equita' in materia di lavoro, e sottolineando che il giudizio di equita' previsto dall' art. 114 e' subordinato alla disponibilita' del diritto di cui si chiede la tutela. l' a. non crede che queste motivazioni siano esaurienti ai fini della esclusione dell' equita'. innanzitutto afferma che non puo' dedursi l' indisponibilita' assoluta dei diritti dei prestatori di lavoro dal testo dell' art. 2113 codice civile. secondo l' a. tale norma prevede una sorta di indisponibilita' relativa che ha un suo livello di guardia costituito dall' esigenza che l' atto dispositivo conciliativo, per essere valido, debba esser compiuto alla presenza di una particolare commissione o del giudice togato. praticamente il legislatore vuole soltanto impedire la conciliazione privata, cosi' come, vietando l' arbitrato di equita', vuole escludere la possibilita' di un giudizio di equita' privato. sulla base di queste premesse l' a. ritiene che sia del tutto ammissibile, nell' ambito del processo del lavoro, un giudizio equitativo compiuto, su richiesta delle parti, dal giudice statale. l' a. conclude constatando che il giudizio di equita' ben risponde a quelle esigenze di celerita' e di accertamento della verita' sostanziale che il processo del lavoro deve soddisfare.
art. 114 c.p.c. art. 2113 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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