| l' a. espone i tratti essenziali del diritto islamico idonei a
differenziarlo dagli altri sistemi giuridici, e in particolare da
quelli occidentali. il diritto islamico e' composto dall' insieme dei
comandi che si suppone dio abbia rivolto ai fedeli musulmani allo
scopo di regolarne la vita in ogni singolo aspetto. tale diritto non
possiede l' uniformita' e la compattezza che sono invece tipici degli
altri due diritti religiosi, quello ebraico e quello canonico. dopo
alcuni cenni storici, l' a. ricorda che uno degli aspetti centrali
dell' islamismo e' dato dal rifiuto di distinguere tra norma morale o
religiosa e norma giuridica. il diritto islamico e' costruito
razionalmente da pochi dotti sulla base dei versetti del corano e dei
dettami della tradizione, con largo impiego del metodo analogico.
questa normativa non conosce la distinzione fra diritto privato e
diritto pubblico, cosi' come non recepisce il concetto di persona
giuridica. l' a. dopo aver rilevato che l' immutabilita', la
completezza e l'originalita' sono tratti salienti del diritto
islamico, ne esamina le fonti principali, e cioe': il corano, la
sunnah, l' igma e il qiyas. da notare che a queste fonti principali
vanno poi aggiunte la consuetudine e la dottrina. per quanto concerne
l' amministrazione della giustizia, l' a. osserva che il processo e'
pubblico e che viene solitamente diretto da un giudice unico la cui
decisione non e' suscettibile d' impugnazione. caratteristiche del
processo sono l' assenza di formalismi, la rapida definizione della
controversia e l' immediata esecuzione della sentenza, il principio
dell' oralita' e quello della buona fede processuale. dopo aver
sottolineato che le decisioni giurisprudenziali non sono ne' fonti di
diritto ne' hanno rilevante importanza pratica, l' a. conclude
riportando una selezione di versetti coranici.
| |