| l' a. trae spunto da una decisione del pretore di padova secondo la
quale quando l' italia espelle gli stranieri privi di mezzi di
sussistenza, che si trovino nel nostro paese per ragioni di studio,
viene violato l' art. 10 primo e secondo comma della costituzione.
secondo l' a. dai due commi citati, di carattere assolutamente
generico sull' obbligatorio rispetto dell' ordinamento internazionale
e dei trattati sulla condizione degli stranieri, non solo non puo'
dedursi l' affermazione categorica del pretore di padova, ma
soprattutto non se ne puo' dedurre l' abrogazione della disciplina
della pubblica sicurezza riguardante gli stranieri. l' a. rileva che
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773 e dal regolamento 6 maggio 1940, n. 635 per l' esecuzione del
testo unico, si ricava l' esistenza dell' istituto del permesso di
soggiorno nei confronti degli stranieri e quindi, per conseguenza
logica e giuridica, la possibilita', anche nell' ipotesi che non
fosse stata prevista dalla lettera della legge, della revoca o della
limitazione di tale permesso. l' a. esamina poi il terzo comma dell'
art. 10 cost., in tema di diritto d' asilo dello straniero, e
rilevandone il carattere programmatico, asserisce che esso non
potrebbe aver mai l' effetto di abrogare gli istituti vigenti,
poiche' afferma un principio al quale dovra' uniformarsi la legge
ordinaria futura. l' a. ritiene, in conclusione, che i provvedimenti
in materia di soggiorno degli stranieri rientrino nell' attivita'
discrezionale dell' amministrazione, attivita' che e' sottratta al
sindacato giurisdizionale qualora non sussistano vizi di
legittimita'; pertanto sono da considerare legittimi i provvedimenti
in questione che siano discrezionali e non motivati.
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