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| IDG790601794 | |
| 79.06.01794 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrato dino
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| sui permessi ai detenuti
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| Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 569-571
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6440
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| in base all' art. 30 della legge n. 354 del 1975 i permessi ai
detenuti potevano essere concessi solo per "gravi ed accertati
motivi". l' a., elencando una serie di motivazioni che sono state
ritenute sufficienti per accordare i permessi in questione, dimostra
come si sia pervenuti ad un' applicazione volutamente distorta ed
errata della legge da parte di molti magistrati di sorveglianza. egli
riporta poi le parole del ministro della giustizia bonifacio che ha
giudicato utile l' istituto dei permessi ai detenuti, ma che
contemporaneamente ne ha condannato l' abuso purtroppo verificatosi.
l' a. ritiene che un simile malcostume si inquadri perfettamente nel
permissivismo di moda, contribuendo efficacemente all' aumento della
criminalita'. pertanto giudica positivamente il contenuto dell' art.
30 bis, introdotto con l' art. 2 legge n. 450 del 1977, che prevede
l' appello sospensivo del pubblico ministero anche in tema di
permessi. inoltre l' a. rileva che la legge n. 450 ha anche
modificato il secondo comma dell' art. 30, secondo il quale "i
permessi possono essere concessi per gravi ed accertati motivi", nel
senso restrittivo che ora "i permessi possono essere concessi
eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'".
secondo l' a. tale riforma e' da considerare piu' che opportuna se si
tien conto che e' stata accertata una percentuale del 5,61 per cento
di "evasi legalizzati", cioe' di detenuti non rientrati dopo il
permesso.
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| art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 1 l. 20 luglio 1977, n. 450
art. 2 l. 20 luglio 1977, n. 450
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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