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Documento


129806
IDG790601794
79.06.01794 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrato dino
sui permessi ai detenuti
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 569-571
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6440
in base all' art. 30 della legge n. 354 del 1975 i permessi ai detenuti potevano essere concessi solo per "gravi ed accertati motivi". l' a., elencando una serie di motivazioni che sono state ritenute sufficienti per accordare i permessi in questione, dimostra come si sia pervenuti ad un' applicazione volutamente distorta ed errata della legge da parte di molti magistrati di sorveglianza. egli riporta poi le parole del ministro della giustizia bonifacio che ha giudicato utile l' istituto dei permessi ai detenuti, ma che contemporaneamente ne ha condannato l' abuso purtroppo verificatosi. l' a. ritiene che un simile malcostume si inquadri perfettamente nel permissivismo di moda, contribuendo efficacemente all' aumento della criminalita'. pertanto giudica positivamente il contenuto dell' art. 30 bis, introdotto con l' art. 2 legge n. 450 del 1977, che prevede l' appello sospensivo del pubblico ministero anche in tema di permessi. inoltre l' a. rileva che la legge n. 450 ha anche modificato il secondo comma dell' art. 30, secondo il quale "i permessi possono essere concessi per gravi ed accertati motivi", nel senso restrittivo che ora "i permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'". secondo l' a. tale riforma e' da considerare piu' che opportuna se si tien conto che e' stata accertata una percentuale del 5,61 per cento di "evasi legalizzati", cioe' di detenuti non rientrati dopo il permesso.
art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 1 l. 20 luglio 1977, n. 450 art. 2 l. 20 luglio 1977, n. 450
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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