| l' a. rileva che se e' vero che per il futuro non esiste piu' il
problema della revoca della licenza edilizia, avendo la legge 28
gennaio 1977, n. 10 esplicitamente dichiarato che la concessione e'
irrevocabile, vi possono pero' essere posizioni di singoli ancora
indefinite e risalenti ad un tempo anteriore all' entrata in vigore
della suddetta legge, per le quali la soluzione del problema e'
importante. in questi casi l' a. asserisce che sia da ritenere
illegittima la revoca effettuata in base ad una semplice
rivalutazione della stessa situazione di merito che dette luogo all'
autorizzazione, in quanto, una volta ottenuta la licenza, sorge nel
titolare un diritto soggettivo che rende la situazione oggettivamente
irretrattabile. l' a. giudica invece legittima una revoca che sia
motivata con la modificazione della situazione precedente, avvenuta o
per ragioni naturali o per il fatto del titolare della licenza. dopo
queste considerazioni l' a. esamina un caso nel quale era stata
concessa una licenza di ristrutturazione poi illegittimamente
revocata dal comune, su denuncia di un vicino del titolare,
adducendo, e travisando i fatti, che vi era stata demolizione
anziche' ristrutturazione; il titolare ricorreva quindi al tribunale
amministrativo regionale e dichiarava poi di rinunciare a tale causa
se il sindaco avesse revocato la revoca, cosa che poi puntualmente
avveniva. l' a. ritiene significativo questo caso poiche' dimostra
che spesso i sindaci sono incerti sul da farsi e troppo preoccupati
di agire senza opposizione di terzi, anche se questi sono portatori
di istanze infondate. inoltre l' a. nota che sovente i sindaci non
tengono conto del fatto che le autorizzazioni e le concessioni
lasciano salvi i diritti dei terzi che possono proporre, nella sede
competente, le loro contestazioni private.
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