Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129810
IDG790601798
79.06.01798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzacuva nicola
accertamento tributario e tutela penale della "riservatezza" del professionista
comunicazione al convegno sul tema "accertamento e repressione dell' evasione fiscale: problemi e proposte" organizzato dal centro studi di politica economica e dal centro studi per la riforma dello stato, roma, 29-30 settembre 1978
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 607-625
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d215; d9610; d22
l' a. rileva che anteriormente alla riforma del sistema tributario, l' esigenza di garantire il segreto professionale era prevalente rispetto a quella di procedere ad un valido accertamento della capacita' contributiva del professionista. con l' approvazione della legge delega per la riforma tributaria si e' invece esteso il sistema di accertamento analitico su base documentale anche nei confronti dei liberi professionisti; l' a. osserva pero' che anche in tale legge si e' affermata decisamente l' esigenza di salvaguardare il segreto professionale. tale esigenza risulta, del resto, da considerazioni di ordine generale legate all' esistenza di una tutela, anche penale, del segreto professionale. l' a. esamina quindi, le norme emanate in attuazione della legge delega, e pur ritenendole conformi ai principi che sono in questa contenuti, constata che le garanzie da esse disposte in tema di tutela del segreto professionale sono piuttosto insoddisfacenti. l' a. allora propone che anche in sede di controllo della capacita' contributiva del professionista e di accertamento di eventuali illeciti tributari sia seguita la soluzione generale gia' adottata dal legislatore nell' ambito del processo penale. in pratica, il sistema di tutela della riservatezza professionale dovrebbe basarsi su un intervento "preventivo" del professionista, e su un eventuale successivo ordine del magistrato di acquisire la documentazione, qualora l' opposizione di un presunto segreto professionale da parte del soggetto inquisito non sia ritenuta fondata. l' a. precisa che una simile soluzione necessita, comunque, di taluni correttivi; fra questi particolare rilievo assume l' esclusione da tale forma di tutela diretta, delle notizie riservate attinenti alla sfera patrimoniale. la comunicazione termina con l' esame di alcuni requisiti espressamente previsti dall' art. 622 codice penale che incrimina la rivelazione del segreto professionale.
l. delega 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati