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| IDG790601798 | |
| 79.06.01798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazzacuva nicola
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| accertamento tributario e tutela penale della "riservatezza" del
professionista
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| comunicazione al convegno sul tema "accertamento e repressione dell'
evasione fiscale: problemi e proposte" organizzato dal centro studi
di politica economica e dal centro studi per la riforma dello stato,
roma, 29-30 settembre 1978
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| Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 607-625
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d215; d9610; d22
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| l' a. rileva che anteriormente alla riforma del sistema tributario,
l' esigenza di garantire il segreto professionale era prevalente
rispetto a quella di procedere ad un valido accertamento della
capacita' contributiva del professionista. con l' approvazione della
legge delega per la riforma tributaria si e' invece esteso il sistema
di accertamento analitico su base documentale anche nei confronti dei
liberi professionisti; l' a. osserva pero' che anche in tale legge si
e' affermata decisamente l' esigenza di salvaguardare il segreto
professionale. tale esigenza risulta, del resto, da considerazioni di
ordine generale legate all' esistenza di una tutela, anche penale,
del segreto professionale. l' a. esamina quindi, le norme emanate in
attuazione della legge delega, e pur ritenendole conformi ai principi
che sono in questa contenuti, constata che le garanzie da esse
disposte in tema di tutela del segreto professionale sono piuttosto
insoddisfacenti. l' a. allora propone che anche in sede di controllo
della capacita' contributiva del professionista e di accertamento di
eventuali illeciti tributari sia seguita la soluzione generale gia'
adottata dal legislatore nell' ambito del processo penale. in
pratica, il sistema di tutela della riservatezza professionale
dovrebbe basarsi su un intervento "preventivo" del professionista, e
su un eventuale successivo ordine del magistrato di acquisire la
documentazione, qualora l' opposizione di un presunto segreto
professionale da parte del soggetto inquisito non sia ritenuta
fondata. l' a. precisa che una simile soluzione necessita, comunque,
di taluni correttivi; fra questi particolare rilievo assume l'
esclusione da tale forma di tutela diretta, delle notizie riservate
attinenti alla sfera patrimoniale. la comunicazione termina con l'
esame di alcuni requisiti espressamente previsti dall' art. 622
codice penale che incrimina la rivelazione del segreto professionale.
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| l. delega 9 ottobre 1971, n. 825
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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