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Documento


129811
IDG790601799
79.06.01799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nicolini giovanni
collaborazione autonoma e rito del lavoro
Temi, an. 33 (1978), fasc. 5-6, pag. 627-646
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d72; d760
secondo l' a. l' estensione del rito del lavoro ai rapporti di collaborazione non subordinata, prevista dall' art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, muove dal presupposto di una sostanziale assimilazione di tali rapporti al rapporto di lavoro subordinato. l' a. ritiene che la norma in questione imponga una considerazione unitaria dei rapporti in essa citati, cosicche' i requisiti della continuativita', della coordinazione e dell' apporto prevalentemente personale, richiesti esplicitamente per gli "altri rapporti di collaborazione" debbono intendersi riferiti anche ai contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale. dopo aver notato che al rito del lavoro sono assoggettati anche rapporti di collaborazione instaurati con soggetti non imprenditori, l' a. esamina i tre requisiti richiesti dall' art. 409 per l' applicazione di tale rito. analizzando il primo, cioe' il carattere prevalentemente personale della prestazione d' opera, l' a. osserva che l' apporto del prestatore di lavoro autonomo e' prevalentemente personale quando l' attivita' lavorativa e' ad esso riferibile; nel senso che costui, anche se non direttamente, ne sia l' artefice. constatando poi che la nozione di prevalenza richiamata dall' art. 409 e' parzialmente diversa da quella rilevante ex art. 2083 codice civile per la nozione di piccolo imprenditore, l' a. asserisce che l' area coperta dal rito del lavoro non si estende certamente quanto l' area coperta dalla nozione di piccolo imprenditore. il secondo requisito, molto controverso, e' quello della continuita'. l' a. ritiene che continuita' significhi protrazione dell' attivita' in un tempo sufficientemente lungo, anche se trattasi di prestazioni non piu' destinate a ripetersi. infine, la coordinazione, ultimo dei requisiti in esame, richiede, secondo l' a., che la prestazione dell' attivita' lavorativa sia finalizzata alla realizzazione dello scopo del creditore di lavoro.
art. 409 n. 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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