| l' a., ponendosi lo scopo di individuare la categoria delle pene
accessorie, osserva che nel codice rocco tale gruppo di sanzioni non
rivela tratti caratteristici sostanziali giustificanti la creazione
della relativa "categoria" se non nel generico ma significativo scopo
di rafforzare in modo indifferenziato la risposta sanzionatoria.
esaminando i progetti di riforma del codice del 1968, 1971 e 1973 e'
facile notare un atteggiamento di sfavore nei confronti delle pene
accessorie, che si manifesta in due parallele tendenze: una diretta
all' attenuazione del sistema di tali pene e l' altra diretta a
trasformare l' applicazione da automatica in discrezionale. l' a.
nota che questi due orientamenti convergono verso l' unica meta della
conciliazione tra pene accessorie e principio rieducativo, e rileva
poi che nel progetto di riforma del 1978 emergono tendenze ben
diverse da quelle contenute nei progetti precedenti. in particolare,
vengono introdotte nuove specie di pene accessorie e non viene messo
in dubbio il carattere obbligatorio ed inderogabile di tali pene. l'
a. constata che i due atteggiamenti riformistici delineati non sono
tra loro contraddittori in quanto rivolti, rispettivamente, a due
diverse categorie di pene accessorie, quelle generali e quelle
speciali, la cui nota differenziatrice e' rappresentata dalla
diversita' dei presupposti applicativi. per quanto concerne le pene
accessorie generali, l' a., constatandone il contenuto e la funzione
strettamente punitiva, le considera strumenti inefficaci, tali da
poter esser, nel nuovo codice, adeguatamente ridimensionate. secondo
l' a., invece, le pene accessorie speciali, essendo in grado di
adempiere ad un' utile funzione di prevenzione, possono essere poste
in valida alternativa alla pena detentiva breve. per questo tipo di
pene e' quindi da ritenersi opportuna la previsione di espansione
contenuta nell' ultimo progetto di riforma. l' articolo termina con
alcuni cenni sulla disciplina generale delle pene accessorie.
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