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Documento


129823
IDG790601811
79.06.01811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casarotto g. giorgio
permuta del fondo e prelazione del coltivatore
Riv. dir. civ., an. 23 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 584-597
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30631; d91611
l' a. prende in esame il secondo comma dell' art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, che esclude il diritto di prelazione del coltivatore diretto nei casi di permuta. non condivide la tesi di identificare il significato del termine permuta, di cui alla disposizione in esame, con il tipo contrattuale delineato dall' art. 1552 c.c.. dissente anche da chi, individuando la ratio della prelazione in una finalita' di riordino fondiario di efficienza aziendale, riferisce l' esclusione del diritto di prelazione al solo scambio di un fondo rustico con un altro fondo rustico. sostiene la tesi che, per distinguere le permute che ammettono da quelle che escludono la prelazione, si deve guardare alla fungibilita' della prestazione. afferma cioe' che qualora la persona della controparte sia insostituibile, per l' infungibilita' dell' oggetto o per le modalita' essenziali della prestazione cui e' tenuta, e' esclusa la prelazione. dove, invece, la prestazione sia fungibile, e quindi anche il coltivatore, che si sostituisca al terzo, possa adempiere con piena soddisfazione dell' interesse del proprietario alienante il fondo, non c' e' motivo per negare la prelazione.
art. 1552 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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