| l' a. prende in esame il secondo comma dell' art. 8, legge 26 maggio
1965, n. 590, che esclude il diritto di prelazione del coltivatore
diretto nei casi di permuta. non condivide la tesi di identificare il
significato del termine permuta, di cui alla disposizione in esame,
con il tipo contrattuale delineato dall' art. 1552 c.c.. dissente
anche da chi, individuando la ratio della prelazione in una finalita'
di riordino fondiario di efficienza aziendale, riferisce l'
esclusione del diritto di prelazione al solo scambio di un fondo
rustico con un altro fondo rustico. sostiene la tesi che, per
distinguere le permute che ammettono da quelle che escludono la
prelazione, si deve guardare alla fungibilita' della prestazione.
afferma cioe' che qualora la persona della controparte sia
insostituibile, per l' infungibilita' dell' oggetto o per le
modalita' essenziali della prestazione cui e' tenuta, e' esclusa la
prelazione. dove, invece, la prestazione sia fungibile, e quindi
anche il coltivatore, che si sostituisca al terzo, possa adempiere
con piena soddisfazione dell' interesse del proprietario alienante il
fondo, non c' e' motivo per negare la prelazione.
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