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129836
IDG790601824
79.06.01824 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
termine per il disconoscimento delle scritture da partr del contumace
nota a cass. 28 novembre 1975, n. 3981 cass. 20 ottobre 1975, n. 3452
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 2, pag. 872-875
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d41522
l' a. prende lo spunto dalle due sentenze citate per svolgere alcune considerazioni in merito alla possibilita' di un postumo riconoscimento da parte di un appellante, contumace in primo grado, delle scritture contro di lui prodotte nella precedente fase del giudizio, criticando la soluzione positiva adottata dalla cassazione in quanto da lui ritenuta inconciliabile col principio secondo cui la parte, che si costituisce per la prima volta in appello, deve accettare la causa nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni gia' verificatesi, quali quelle di cui agli artt. 215 e 293 c.p.c.. inoltre, secondo l' a., lo stato di contumacia si esaurisce nella stessa fase di giudizio in cui si determina, il che esclude un qualsiasi rapporto di interdipendenza tra le due fasi del giudizio.
art. 215 c.p.c. art. 293 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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