| nel quadro dei rimedi diretti a tutelare i diritti fondamentali del
cittadino, l' a. riscontra due forme di tutela giurisdizionale: da un
lato la tendenza, caratteristica dei sistemi anglosassoni, ad
affidare al giudice ordinario la competenza a disapplicare l' atto
statuale illegittimo; dall' altro la tendenza, propria del sistema
austro-tedesco, a creare un nuovo organo giurisdizionale con
competenza di annullare l' atto illegittimo. pur riconoscendo nel
sistema anglo-sassone uno strumento che bene si adatta ad assicurare
la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, l' a. ritiene che
in ossequio al rispetto del principio della separazione dei poteri,
l' ordinamento italiano coerentemente ha fatto ricorso alla creazione
di un apposito organo, la corte costituzionale; ma che tuttavia la
piena garanzia costituzionale non e' ancora assicurata, non
consentendosi il ricorso diretto del soggetto garantito. l' a. pone
quindi il problema tecnico-politico di dilatare il sistema del
sindacato di costituzionalita' colla istituzione del ricorso diretto
di costituzionalita', individuando tutta una serie di problemi
connessi. rileva poi che tale istituto figura in piu' di un
ordinamento e presenta una rassegna delle esperienze straniere e dei
dati normativi dai quali esse scaturiscono; conclude prospettando la
questione del ricorso costituzionale in via diretta da parte del
cittadino, visto come "de lege ferenda", nel sistema italiano.
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