| l' a. rileva che il ruolo storicamente svolto dal dogma della colpa
come criterio generale di imputazione della responsabilita' civile
nel diritto sino ad oltre la meta' del nostro secolo e' configurabile
come un "sussidio" alla crescita industriale, in quanto evita di
accollare alle imprese il costo degli incidenti inevitabili. accenna
poi alle deroghe piu' significative che al principio di colpa vennero
via via apportate, fino alle odierne tendenze panoggettive che vanno
sostituendosi a quella pansoggettiva della colpa, come strumento piu'
consono con gli attuali sistemi industriali avanzati, che vengono
dall' a. esaminati rispetto ai problemi della sicurezza ed il non
risolto problema della prevenzione privatistica degli incidenti. l'
a. ritiene pero' che l' indirizzo panoggettivista, mentre soddisfa
gli interessi di tipo risarcitorio dei soli consumatori danneggiati,
sacrifica in modo programmatico, e cerca di dimostrarlo, gli
interessi di tutti i consumatori e utenti alla prevenzione degli
incidenti. inizia quindi ad analizzare la critica mossa all'
indirizzo panoggettivista, ponendo in luce la funzione preventiva del
criterio di negligenza in rapporto all' area del rischio evitabile, e
l' interdipendenza fra tale criterio e sanzione inibitoria,
esaminando poi anche i profili assicurativi della responsabilita'. l'
a. conclude mostrando la sua preferenza per l' adozione di un sistema
"misto" di imputazione della responsabilita' civile, che miri a
conciliare le due esigenze: di ripudiare il progresso che per la
tutela dei danneggiati rappresenta il criterio di imputazione
oggettiva; di rafforzare nei suoi strumenti specifici la funzione
specifica della responsabilita' civile.
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