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129858
IDG790601846
79.06.01846 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone carlo maria
nota a cass. sez. un. civ. 13 luglio 1979, n. 4071
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 1979-1980
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15313; d1523; d431
per la sentenza annotata l' ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza e' ristretto unicamente ai casi in cui di fronte ad una sentenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo sia configurabile una discrezionalita' della pubblica amministrazione in ordine al tipo di comportamento da adottare. il giudizio di ottemperanza, per la corte di cassazione, non e' pertanto applicabile nell' ipotesi di condanna al pagamento di una somma di denaro che comporta solo il compimento di un atto dovuto. l' a. rileva che tali affermazioni non concordano con l' orientamento costante dei giudici amministrativi che ammettono invece il giudizio di ottemperanza per l' esecuzione della sentenza civile di condanna della pubblica amministrazione annotata ha precisato giustamente che l' indagine relativa alla pignorabilita' dei beni della pubblica amministrazione e' rilevante per stabilire la fondatezza di eventuali opposizioni dell' amministrazione debitrice, ma non per decidere la questione di giurisdizione.
art. 2740 c.c. art. 2910 c.c. art. 474 c.p.c. art. 543 c.p.c. art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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