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129860
IDG790601848
79.06.01848 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amatucci alfonso
la prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie.
nota a cass. sez. un. civ. 4 luglio 1979, n. 3776
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 1987-1993
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30510
l' a., premesso che la destinazione normale del denaro e' lo scambio, osserva che in tema di prova del danno per la intervenuta svalutazione monetaria, l' applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell' onere della prova comporta che debba essere il debitore a provare che il creditore avrebbe effettuato un impiego alternativo del denaro con reddittivita' percentuale minore rispetto al tasso di svalutazione monetaria. rileva poi che in pratica dovra' rinunciarsi alla pretesa della giustizia assoluta del singolo caso attesa la difficolta' ed aleatorieta' delle indagini dirette ad individuare l' uso che il soggetto creditore avrebbe fatto del denaro. l' a. osserva quindi che fino a quando il legislatore non si decidera' ad intervenire in materia, dovra' da parte dei giudici riconoscersi il danno da svalutazione in relazione al tasso di inflazione, salvo prendere in considerazione l' impiego alternativo del deposito bancario quando l' entita' della somma o la condizione economica del creditore lo facciano apparire probabile.
art. 1224 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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