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129864
IDG790601852
79.06.01852 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantuono domenico
nota a cass. sez. lav. 8 gennaio 1979, n. 95
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 2073-2075
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91411
la sentenza annotata ha ritenuto che dopo l' entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756 la facolta' del concedente di far cessare la proroga legale per coltivare direttamente il fondo e' condizionata alla sussistenza dei soli requisiti previsti dall' art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 1 aprile 1947 n. 273, avendo cessato di aver vigore la limitazione a detta facolta' prevista dall' art. 1, comma 3, della legge 15 luglio 1950 n. 505. l' a. osserva che l' abrogazione tacita di quest' ultima norma appare quanto meno dubbia e che l' interpretazione data dalla corte lascia senza tutela il contraente piu' debole. l' a. affronta poi alcuni problemi interpretativi della legge 10 maggio 1978 n. 176, richiamando anche alcune decisioni in tema di serieta' della dichiarazione del concedente di voler coltivare il fondo, e di prova della qualifica di coltivatore diretto.
l. 15 settembre 1964, n. 756 art. 1 comma 2 lett. a d.l. 1 aprile 1947, n. 273 art. 1 comma 3 l. 15 luglio 1950, n. 505 l. 10 maggio 1978, n. 176
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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