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129865
IDG790601853
79.06.01853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tucci giuseppe
garanzie a tutela dei finanziamenti dell' impresa e "superprivilegio" dei crediti di lavoro
nota a cass. sez. 1 civ. 6 gennaio 1979, n. 52
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 2079-2089
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30403; d305700; d305702; d30572; d43203; d74493
la sentenza annotata affronta un problema di conflitto fra garanzie, e precisamente fra la garanzia ipotecaria su un immobile e il privilegio generale sui mobili per crediti di lavoro. al riguardo, trattandosi di somme ricavate dall' esecuzione su un intero complesso industriale, la corte di cassazione ritiene che le pertinenze mobiliari dei beni immobili non ricadano, in costanza del vincolo pertinenziale, sotto il privilegio speciale mobiliare. l' a., precisato il concetto di pertinenza, rileva che il vincolo pertinenziale deve risultare da un oggettivo collegamento funzionale fra i beni, e che in assenza di tale rapporto fra mobili ed immobile l' autonomia dei privati non puo' creare un vincolo di quel genere agli effetti dell' assoggettabilita' ad ipoteca. la corte di cassazione ritiene poi che nel nostro ordinamento non e' ammissibile una cumulabilita' di regimi mobiliari ed immobiliari sugli stessi beni. al riguardo l' a. osserva che rilevante e' stabilire se fra i mobili e l' immobile vi sia il rapporto pertinenziale: in caso negativo il conflitto di garanzie in esame non si configura, mentre in caso positivo il conflitto stesso deve essere risolto secondo l' ordine di priorita' previsto dalla legge. l' a. commenta quindi le innovazioni apportate dalla legge 29 luglio 1975 n. 426 che ha sostituito l' art. 2777 del codice civile affrontando i problemi interpretativi posti da quest' ultima norma. in tema di applicabilita' dell' art. 515 del codice di procedura civile l' a. sostiene infine che e' legittima un' applicazione analogica di tale norma anche nel settore industriale, con la conseguenza che, in assenza di altri beni mobili, il creditore puo' pignorare le cose destinate a servizio di un immobile almeno quando tale rapporto si manifesta nell' ambito di un' impresa.
art. 2751 bis c.c. art. 817 c.c. art. 2777 c.c. art. 2810 c.c. r.d. 16 luglio 1905, n. 646 l. 29 luglio 1975, n. 426 art. 515 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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