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| IDG790601853 | |
| 79.06.01853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tucci giuseppe
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| garanzie a tutela dei finanziamenti dell' impresa e "superprivilegio"
dei crediti di lavoro
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| nota a cass. sez. 1 civ. 6 gennaio 1979, n. 52
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| Foro it., an. 104 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 2079-2089
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30403; d305700; d305702; d30572; d43203; d74493
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| la sentenza annotata affronta un problema di conflitto fra garanzie,
e precisamente fra la garanzia ipotecaria su un immobile e il
privilegio generale sui mobili per crediti di lavoro. al riguardo,
trattandosi di somme ricavate dall' esecuzione su un intero complesso
industriale, la corte di cassazione ritiene che le pertinenze
mobiliari dei beni immobili non ricadano, in costanza del vincolo
pertinenziale, sotto il privilegio speciale mobiliare. l' a.,
precisato il concetto di pertinenza, rileva che il vincolo
pertinenziale deve risultare da un oggettivo collegamento funzionale
fra i beni, e che in assenza di tale rapporto fra mobili ed immobile
l' autonomia dei privati non puo' creare un vincolo di quel genere
agli effetti dell' assoggettabilita' ad ipoteca. la corte di
cassazione ritiene poi che nel nostro ordinamento non e' ammissibile
una cumulabilita' di regimi mobiliari ed immobiliari sugli stessi
beni. al riguardo l' a. osserva che rilevante e' stabilire se fra i
mobili e l' immobile vi sia il rapporto pertinenziale: in caso
negativo il conflitto di garanzie in esame non si configura, mentre
in caso positivo il conflitto stesso deve essere risolto secondo l'
ordine di priorita' previsto dalla legge. l' a. commenta quindi le
innovazioni apportate dalla legge 29 luglio 1975 n. 426 che ha
sostituito l' art. 2777 del codice civile affrontando i problemi
interpretativi posti da quest' ultima norma. in tema di
applicabilita' dell' art. 515 del codice di procedura civile l' a.
sostiene infine che e' legittima un' applicazione analogica di tale
norma anche nel settore industriale, con la conseguenza che, in
assenza di altri beni mobili, il creditore puo' pignorare le cose
destinate a servizio di un immobile almeno quando tale rapporto si
manifesta nell' ambito di un' impresa.
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| art. 2751 bis c.c.
art. 817 c.c.
art. 2777 c.c.
art. 2810 c.c.
r.d. 16 luglio 1905, n. 646
l. 29 luglio 1975, n. 426
art. 515 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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