| l' a. rileva che con la decisione in oggetto viene affrontato un
dibattuto argomento che trova la sua origine nella proliferazione
delle emittenti televisive via etere locali, liberalizzate dalla
pronuncia della corte costituzionale n. 202 del 1976. passando all'
esame della sentenza annotata, l' a. osserva come il pretore abbia
individuato come oggetto di tutela possessoria non la banda o il
canale, ma la complessiva situazione di possesso della emittente
televisiva, la quale, perche' possa divenire tutelabile, occorre che
acquisti un minimo di consistenza sotto il profilo dei contenuti
svolgendo effettiva attivita' televisiva. l' a. dissente da tale
costruzione giuridica perche' la tutela possessoria, nel caso in
esame, era stata invocata a seguito del lamentato spoglio non del
possesso dell' emittente televisiva, ma del possesso esercitato di
una fascia dello spazio aereo (canale), che, a suo parere, assume il
carattere di bene mobile tutelabile in via possessoria, in quanto
perche' nel possesso sussista il "corpus" non occorre la materiale
apprensione della cosa, mentre l' "animus" e' insito nel potere di
fatto attraverso il quale si manifesta.
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