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129883
IDG790601871
79.06.01871 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sardarelli romana
lo status di rifugiato politico e gli artt. 17 e 18 delle preleggi
Temi rom., an. 27 (1978), pt. 6, pag. 276-277
d862
l' a. prende occasione da una sentenza del tribunale di roma (9 agosto 1973, n. 7643) in materia di giurisdizione nei confronti di stranieri, cui era ascrivibile la qualifica di rifugiati politici, per stabilire cosa si intenda per rifugiato politico e quale sia la condizione giuridica dei soggetti cui sia applicabile tale condizione soggettiva, specie in relazione specifica alla questione della legge regolatrice dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi. sul primo punto l' a. richiama l' art. 1 della convenzione di ginevra 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; sul secondo punto richiama l' art. 12, che realizza una deroga agli artt. 17, 18 e 19 delle preleggi, stabilendo che "lo stato personale di ogni rifugiato sara' disciplinato dalla legge del paese ove questi ha il domicilio o, in mancanza, dalla legge ove e' residente".
art. 17 disp. prel. c.c. art. 18 disp. prel. c.c. l. 14 febbraio 1970, n. 85 conv. ginevra 28 luglio 1951 (statuto rifugiati) l. 24 luglio 1954, n. 722
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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