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129889
IDG790601877
79.06.01877 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
reich roullet maura
nota a cass. 15 ottobre 1977, n. 4422
Riv. dir. ipot., an. 21 (1979), fasc. 1, pag. 54-63
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3083
dopo aver trattato della validita' della pubblicita' immobiliare in relazione alla indicazione delle persone nelle note di trascrizione e di iscrizione ipotecarie, l' a. passa a considerare se le conclusioni, alle quali su tale questione sono giunte dottrina e giurisprudenza, si possano adottare anche per l' indicazione degli stabili. pone quindi in luce le analogie che indubbiamente presentano le due questioni, specie nel procedimento seguito per la ricerca e consultazione delle note e per la uguale esigenza della tutela della buona fede dei terzi, soffermandosi in particolare sulle indicazioni prescritte per i beni dall' art. 2826 c.c.. passando infine all' esame della sentenza annotata, l' a. condivide la massima con la quale la cassazione afferma che anche l' omissione o l' inesattezza di una sola delle indicazioni prescritte puo' importare invalidita' dell' ipoteca, ove sia tale da indurre incertezza sull' indicazione stessa.
art. 2826 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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