Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129890
IDG790601878
79.06.01878 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mattiace nicola
nota a decr. trib. torino 6 dicembre 1978 decr. trib. ivrea 27 giugno 1978
Riv. dir. ipot., an. 21 (1979), fasc. 1, pag. 72-81
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128; d30830
l' a. rileva che le conclusioni cui pervengono i decreti surriportati sono identiche in quanto entrambi statuiscono che la trascrizione dell' acquisto separato in regime di comunione legale si debba eseguire soltanto a favore del coniuge intervenuto all' atto. rileva pero' anche la diversita' delle argomentazioni addotte dagli estensori delle due sentenze, ispirate a differenti modi di concepire la pubblicita' immobiliare, di cui alla nuova normativa del diritto di famiglia. in sostanza l' a. rileva che l' acquisto a titolo oneroso da parte di uno solo dei coniugi, se non sia stata eseguita pubblicita' contraria, si presume per i terzi un acquisto in regime di comunione legale, senza bisogno di trascrizione in tal senso; rileva inoltre che vi sarebbe anche una difficolta' tecnica per la trascrizione a favore di entrambi i coniugi, in quanto il conservatore non puo' controllare se veramente sussiste, e se sussisteva al momento dell' acquisto, il regime di comunione.
art. 177 c.c. art. 2643 c.c. art. 2647 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati