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| IDG790601891 | |
| 79.06.01891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pellettieri giovanni
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| il rapporto di lavoro nautico (e aeronautico) e la stabilita' del
posto di lavoro
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 241-260
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74700; d9340
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| con l' entrata in vigore della legge n. 604 del 1966, sui
licenziamenti individuali, si pone il problema del superamento del
regime di libera recedibilita' dal rapporto di lavoro nautico (e
aeronautico) consacrato negli artt. 342 e 345 del codice della
navigazione. l' a. rileva che la maggioranza della dottrina e della
giurisprudenza (fra cui anche la corte costituzionale) si e'
dimostrata contraria all' applicabilita' della nuova disciplina dei
licenziamenti individuali al lavoro nautico e aeronautico soprattutto
a causa della "specialita'" di questi due rapporti di lavoro. l' a.
ritiene che dalla lettura dell' art. 10 della legge n. 604 non e'
desumibile un' immediata applicazione della normativa sui
licenziamenti individuali; perche' questa sia possibile occorre che
il legislatore intervenga anche sulla disciplina dei "rapporti
speciali" per adeguarla alle nuove esigenze del mondo del lavoro gia'
recepite dalla disciplina generale. secondo l' a. quest' opera di
adeguamento si e' realizzata con l' art. 35 dello statuto dei
lavoratori che, ricomprendendo la categoria dei lavoratori nautici (e
dell' aria) tra quelle a cui deve essere applicato lo statuto,
dimostra come il legislatore abbia inteso rivedere radicalmente il
principio espresso negli art. 342 e 345 codice della navigazione. l'
a. dunque afferma che l' art. 18 dello statuto (in tema di reintegra
nel posto di lavoro) e' certamente applicabile al lavoro nautico, non
essendo "subordinato", come invece sostengono dottrina e
giurisprudenza, alla legge n. 604. l' espressa menzione dei rapporti
di lavoro in questione tra quelli cui e' applicabile lo statuto dei
lavoratori, esclude qualsiasi incompatibilita' fra le due discipline.
l' a. conclude poi asserendo che l' art. 35 e' norma immediatamente
precettiva che non contiene, contrariamente a quanto sostenuto in
dottrina e in giurisprudenza, alcuna delega legislativa a favore dei
sindacati.
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| art. 342 c. nav.
art. 345 c. nav.
art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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