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129903
IDG790601891
79.06.01891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellettieri giovanni
il rapporto di lavoro nautico (e aeronautico) e la stabilita' del posto di lavoro
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 241-260
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700; d9340
con l' entrata in vigore della legge n. 604 del 1966, sui licenziamenti individuali, si pone il problema del superamento del regime di libera recedibilita' dal rapporto di lavoro nautico (e aeronautico) consacrato negli artt. 342 e 345 del codice della navigazione. l' a. rileva che la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza (fra cui anche la corte costituzionale) si e' dimostrata contraria all' applicabilita' della nuova disciplina dei licenziamenti individuali al lavoro nautico e aeronautico soprattutto a causa della "specialita'" di questi due rapporti di lavoro. l' a. ritiene che dalla lettura dell' art. 10 della legge n. 604 non e' desumibile un' immediata applicazione della normativa sui licenziamenti individuali; perche' questa sia possibile occorre che il legislatore intervenga anche sulla disciplina dei "rapporti speciali" per adeguarla alle nuove esigenze del mondo del lavoro gia' recepite dalla disciplina generale. secondo l' a. quest' opera di adeguamento si e' realizzata con l' art. 35 dello statuto dei lavoratori che, ricomprendendo la categoria dei lavoratori nautici (e dell' aria) tra quelle a cui deve essere applicato lo statuto, dimostra come il legislatore abbia inteso rivedere radicalmente il principio espresso negli art. 342 e 345 codice della navigazione. l' a. dunque afferma che l' art. 18 dello statuto (in tema di reintegra nel posto di lavoro) e' certamente applicabile al lavoro nautico, non essendo "subordinato", come invece sostengono dottrina e giurisprudenza, alla legge n. 604. l' espressa menzione dei rapporti di lavoro in questione tra quelli cui e' applicabile lo statuto dei lavoratori, esclude qualsiasi incompatibilita' fra le due discipline. l' a. conclude poi asserendo che l' art. 35 e' norma immediatamente precettiva che non contiene, contrariamente a quanto sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, alcuna delega legislativa a favore dei sindacati.
art. 342 c. nav. art. 345 c. nav. art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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