Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129907
IDG790601895
79.06.01895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
meucci mario
il quadro legale di tutela della malattia, l' eccessiva morbilita' e le previsioni contrattuali di comporto
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 299-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d746; d74700
l' art. 2110 del codice civile ha eccezionalmente interdetto, nell' ambito del rapporto di lavoro, l' azione di inadempimento per la mancata esecuzione dell' obbligo di prestazione, conseguente a malattia. per evitare che la deroga ai principi generali fosse indefinita il legislatore ha inoltre disposto che le contrapposte organizzazioni, in sede di contrattazione collettiva, definissero precisamente la durata del periodo di comporto. l' a. ritiene, concordando con la cassazione e con gran parte della dottrina, che la facolta' di recesso ai sensi del secondo comma dell' art. 2110 codice civile sopravviva anche dopo la entrata in vigore delle leggi che hanno estromesso dal nostro ordinamento il licenziamento discrezionale. rileva poi che l' art. 2110 quando fa riferimento alla "malattia" intende per essa l' unitario ed ininterrotto evento morboso in atto, di una certa gravita', non volendo certo riferirsi alle malattie plurime ed intermittenti. per quanto riguarda la salvaguardia di questi ultimi eventi morbosi si e' pervenuti, nell' ambito della normazione collettiva, alla formulazione di clausole di comporto per "sommatoria" che sono cosi' andate ad aggiungersi a quelle di comporto "secco" o "classico". secondo l' a., poiche' il "comporto secco" non copre affatto le malattie brevi ed intermittenti, il datore di lavoro che si trovi di fronte a prestazioni irregolari, non proficue e disorganizzanti, conseguenti alla eccessiva morbilita' (sempreche' non salvaguardata da apposite clausole pattizie di comporto) puo' senz' altro risolvere il rapporto sulla base del giustificato motivo oggettivo previsto dall' art. 3 della legge n. 604 del 1966. l' a., infine, esamina il modo di atteggiarsi del rapporto di lavoro in caso di risoluzione per superamento del periodo di comporto, a seconda che cio' avvenga in relazione al comporto"classico" o a quello per "sommatoria".
art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati