| l' a. esamina le norme danesi sulle rappresentanze dei lavoratori
dipendenti nei consigli di amministrazione delle societa', e rileva
che tali norme attribuiscono ai lavoratori dipendenti il diritto di
eleggere due membri nei consigli di amministrazione delle societa'
che hanno occupato stabilmente una media di almeno cinquanta
lavoratori negli ultimi tre anni. dopo aver individuato i criteri in
base ai quali vengono definiti "dipendenti" i lavoratori e riferito
circa le modalita' con cui ne viene calcolato il numero, l' a.
osserva che e' prevista la costituzione di una commissione elettorale
avente il compito, oltre quello di dirigere le elezioni, di
promuovere, in precedenza, un referendum per stabilire se i
lavoratori sono in favore di tali elezioni. la richiesta di
referendum puo' essere avanzata da una maggioranza dei lavoratori
dipendenti nella commissione interna della societa', oppure da
organizzazioni ricreative dell' azienda rappresentanti un minimo di
1/10 della totalita' dei lavoratori, oppure 1/10 dei lavoratori
dipendenti della societa'. in caso di esito favorevole del referendum
si procedera' all' elezione dei rappresentanti, tenuto conto che ogni
lavoratore puo' votare per una sola persona di ogni lista, (e cioe'
per un membro del consiglio di amministrazione e per un supplente), e
che ogni gruppo per ottenere l' eventuale elezione del proprio
rappresentante deve raggiungere un voto piu' di un terzo del totale
dei voti. i membri del consiglio di amministrazione eletti dai
lavoratori restano in carica due anni e hanno una situazione
giuridica identica a quella degli altri membri. l' a., esaminate le
norme relative alle dimissioni e alla revoca dei membri del consiglio
d' amministrazione, ed altre concernenti questioni particolari,
conclude ricordando che il ministro del commercio ha la facolta', in
casi eccezionali, di derogare alle norme sui referendum e sulle
elezioni.
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