| 129909 | |
| IDG790601897 | |
| 79.06.01897 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| branca giorgio
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| in tema di licenziamenti collettivi
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| nota a cass. sez. un. 27 febbraio 1979, n. 1270
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 201-203
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| d74701
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| la sentenza annotata affronta il tema della nozione di licenziamento
collettivo per riduzione di personale. l' a. rileva con piacere che
la corte e' partita dall' individuazione della definizione giuridica
per ricercare le conseguenze applicabili, ed e' d' accordo con essa
nel sostenere che la separazione fra la disciplina del licenzimaento
collettivo e quella del licenziamento individuale corrisponde alla
considerazione di due ordini di interessi diversi. l' a. ritiene
pero' che nel ragionamento della corte rimanga un po' in ombra il
corollario della spiegazione dell' esclusione dei licenziamenti
collettivi dal campo di applicazione della legge sui licenziamenti
individuali, e cioe' il carattere strumentale della disciplina
riservata al fenomeno. egli asserisce che la corte, ricercando
elementi propri del licenziamento collettivo che lo differenziano da
quello individuale, giunge alla conclusione che si tratti di
fattispecie distinte; secondo la cassazione il licenziamento
collettivo "costituisce fattispecie autonoma di recesso motivato". l'
a. afferma che cosi' facendo la corte e' caduta in errore in quanto
la necessaria ricerca della definizione del licenziamento per
riduzione del personale, tesa a individuare l' applicazione della
normativa, non puo' comportare l' accertamento tipologico di un'
autonoma fattispecie di recesso, rispetto a quello individuale, che
e' possibile solo in presenza di uno schema negoziale tipico che non
puo' certo fondarsi sull' indicazione legislativa secondo la quale la
"materia" e' esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui
licenziamenti individuali.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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