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129909
IDG790601897
79.06.01897 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
branca giorgio
in tema di licenziamenti collettivi
nota a cass. sez. un. 27 febbraio 1979, n. 1270
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 201-203
d74701
la sentenza annotata affronta il tema della nozione di licenziamento collettivo per riduzione di personale. l' a. rileva con piacere che la corte e' partita dall' individuazione della definizione giuridica per ricercare le conseguenze applicabili, ed e' d' accordo con essa nel sostenere che la separazione fra la disciplina del licenzimaento collettivo e quella del licenziamento individuale corrisponde alla considerazione di due ordini di interessi diversi. l' a. ritiene pero' che nel ragionamento della corte rimanga un po' in ombra il corollario della spiegazione dell' esclusione dei licenziamenti collettivi dal campo di applicazione della legge sui licenziamenti individuali, e cioe' il carattere strumentale della disciplina riservata al fenomeno. egli asserisce che la corte, ricercando elementi propri del licenziamento collettivo che lo differenziano da quello individuale, giunge alla conclusione che si tratti di fattispecie distinte; secondo la cassazione il licenziamento collettivo "costituisce fattispecie autonoma di recesso motivato". l' a. afferma che cosi' facendo la corte e' caduta in errore in quanto la necessaria ricerca della definizione del licenziamento per riduzione del personale, tesa a individuare l' applicazione della normativa, non puo' comportare l' accertamento tipologico di un' autonoma fattispecie di recesso, rispetto a quello individuale, che e' possibile solo in presenza di uno schema negoziale tipico che non puo' certo fondarsi sull' indicazione legislativa secondo la quale la "materia" e' esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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