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129911
IDG790601899
79.06.01899 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cala' franco
mancata reintegra, obbligo di retribuire e detrazione dell' "aliunde perceptum"
nota a trib. napoli 20 giugno 1978
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 214-223
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763
la sentenza annotata, condivisa pienamente dall' a., ritiene che l' obbligo del datore di lavoro (non ottemperante all' ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non abbia natura risarcitoria ma bansi' retributiva, e giudica altresi' inammissibile la detrazione, dall' ammontare delle retribuzioni, di quanto il lavoratore abbia guadagnato altrove in ragione di altro lavoro. parte della dottrina sostiene invece la natura risarcitoria delle prestazioni patrimoniali ed afferma che il risarcimento del danno puo' venir meno tutte le volte che il danno stesso piu' non sussista, avendo il lavoratore trovato un altro posto di lavoro retribuito, legittimando cosi' la detrazione dell' "aliunde perceptum". l' a. pero', sulla base dell' art. 18 dello statuto dei lavoratori, rifiuta una simile tesi; infatti l' articolo citato, una volta accertata l' invalidita' del licenziamento ingiustificato, postula la continuazione del rapporto di lavoro. pertanto le somme corrisposte al lavoratore non rentegrato sono la stessa prestazione retributiva dovuta in forza del rapporto di lavoro esistente; l' a. giudica quindi priva di rilevanza la circostanza che manchi la prestazione di lavoro. egli considera inoltre insufficienti le varie motivazioni addotte per giustificare la detrazione dell' "aliunde perceptum"; fra queste vanno ricordate quelle che si basano sull' ingiustificato arricchimento, sull' obbligazione di lavoro intesa come obbligazione di dare e sull' obbligo del lavoratore di rimanere a disposizione del datore di lavoro inottemperante. l' a., infine, conclude ritenendo che, una volta affermato il carattere retributivo delle attribuzioni patrimoniali dovute al lavoratore, ed in assenza di un' esplicita disposizione legislativa, non sia ammissibile che da tali prestazioni venga dedotto quanto il lavoratore abbia guadagnato altrove.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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