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| IDG790601899 | |
| 79.06.01899 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cala' franco
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| mancata reintegra, obbligo di retribuire e detrazione dell' "aliunde
perceptum"
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| nota a trib. napoli 20 giugno 1978
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 214-223
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d763
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| la sentenza annotata, condivisa pienamente dall' a., ritiene che l'
obbligo del datore di lavoro (non ottemperante all' ordine di
reintegra del lavoratore nel posto di lavoro) di corrispondere la
retribuzione, non abbia natura risarcitoria ma bansi' retributiva, e
giudica altresi' inammissibile la detrazione, dall' ammontare delle
retribuzioni, di quanto il lavoratore abbia guadagnato altrove in
ragione di altro lavoro. parte della dottrina sostiene invece la
natura risarcitoria delle prestazioni patrimoniali ed afferma che il
risarcimento del danno puo' venir meno tutte le volte che il danno
stesso piu' non sussista, avendo il lavoratore trovato un altro posto
di lavoro retribuito, legittimando cosi' la detrazione dell' "aliunde
perceptum". l' a. pero', sulla base dell' art. 18 dello statuto dei
lavoratori, rifiuta una simile tesi; infatti l' articolo citato, una
volta accertata l' invalidita' del licenziamento ingiustificato,
postula la continuazione del rapporto di lavoro. pertanto le somme
corrisposte al lavoratore non rentegrato sono la stessa prestazione
retributiva dovuta in forza del rapporto di lavoro esistente; l' a.
giudica quindi priva di rilevanza la circostanza che manchi la
prestazione di lavoro. egli considera inoltre insufficienti le varie
motivazioni addotte per giustificare la detrazione dell' "aliunde
perceptum"; fra queste vanno ricordate quelle che si basano sull'
ingiustificato arricchimento, sull' obbligazione di lavoro intesa
come obbligazione di dare e sull' obbligo del lavoratore di rimanere
a disposizione del datore di lavoro inottemperante. l' a., infine,
conclude ritenendo che, una volta affermato il carattere retributivo
delle attribuzioni patrimoniali dovute al lavoratore, ed in assenza
di un' esplicita disposizione legislativa, non sia ammissibile che da
tali prestazioni venga dedotto quanto il lavoratore abbia guadagnato
altrove.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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