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| IDG790601900 | |
| 79.06.01900 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de tommaso giacomo
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| questioni vecchie e nuove sulla tassativita' della tabella all. n. 4
al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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| nota a trib. pisa 23 agosto 1977
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 235-241
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7011
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| l' a. trae spunto dalla sentenza annotata per affrontare i problemi
relativi alla tutela assicurativa obbligatoria delle malattie
professionali. egli rileva che il decreto del presidente della
repubblica n. 1124 del 1965 ha adottato il sistema della
"tassativita'", elencando cioe', nella tabella all. 4, sia le
malattie considerate sia le lavorazioni nelle quali ha ritenuto che
le malattie stesse possano essere contratte. l' a. nota poi che la
corte costituzionale, pur respingendo i dubbi di legittimita'
costituzionale di tale assetto, ha ritenuto doveroso segnalare l'
opportunita' di riconoscere a tutti i lavoratori la possibilita' di
provare l' eziologia professionale di una malattia non compresa nelle
tabelle. ma l' invito e' stato raccolto solo in parte dal legislatore
che, con il decreto del presidente della repubblica n. 482 del 1975,
ha provveduto ad ampliare la tutela ma ha confermato il principio
della tassativita'. l' a. osserva che di fronte a questa situazione
parte della giurisprudenza, oltre a riproporre la questione d'
incostituzionalita', ha operato sul piano interpretativo, cercando
cosi' di porre rimedio all' insufficienza del sistema tabellare. in
questo ambito si colloca la sentenza annotata che ha affermato che la
tassativita' della tabella non puo' essere intesa in modo cosi'
rigido da escludere la possibilita', in base ad un' interpretazione
estensiva, di tutelare anche attivita' assimilabili, dal punto di
vista tecnico, a quelle elencate nella tabella stessa. l' a. conclude
sottolineando l' orientamento prevalente degli interpreti nel senso
della qualificazione del decreto del presidente della repubblica n.
482 come negozio di accertamento, con conseguente sua efficacia
retroattiva in ordine alle ipotesi di malattie manifestatesi prima
della sua emanazione.
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| d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
d.p.r. 9 giugno 1975, n. 482
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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