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129913
IDG790601901
79.06.01901 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vaccarella romano
appalto di mano d' opera e litisconsorzio necessario
nota a cass. 23 febbraio 1979, n. 1182
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 281-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7401; d40550
la sentenza annotata ha risolto il caso di una domanda proposta dal datore di lavoro (apparente), diretta ad accertare la natura fittizia e, quindi, l' insussistenza del rapporto di lavoro con il dipendente; domanda contro la quale il lavoratore aveva reagito proponendo una riconvenzionale per il pagamento di varie somme e chiedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, l' integrazione del contraddittorio nei confronti del vero datore di lavoro. la cassazione, al contrario dei giudici di primo e secondo grado, non ha rifiutato l' integrazione del contraddittorio, affermando il principio che il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti deve escludersi soltanto quando l' interposizione fittizia sia fatta valere in via di mera eccezione per ottenere il rigetto della domanda. l' a. condivide pienamente quanto disposto dalla suprema corte e ritiene che la motivazione addotta sia un punto fermo per la soluzione di tutti i problemi scaturenti dall' art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. l' a. inoltre manifesta apprezzamento anche per alcuni rilievi effettuati dalla cassazione sul cosiddetto principio della effettivita' della tutela del lavoratore, e provvede a sottolinearne l' esatta portata onde evitare possibili pericolosi fraintendimenti.
art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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