| 129913 | |
| IDG790601901 | |
| 79.06.01901 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| vaccarella romano
| |
| appalto di mano d' opera e litisconsorzio necessario
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. 23 febbraio 1979, n. 1182
| |
| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 281-284
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d7401; d40550
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| la sentenza annotata ha risolto il caso di una domanda proposta dal
datore di lavoro (apparente), diretta ad accertare la natura fittizia
e, quindi, l' insussistenza del rapporto di lavoro con il dipendente;
domanda contro la quale il lavoratore aveva reagito proponendo una
riconvenzionale per il pagamento di varie somme e chiedendo, in
ipotesi di accoglimento della domanda attrice, l' integrazione del
contraddittorio nei confronti del vero datore di lavoro. la
cassazione, al contrario dei giudici di primo e secondo grado, non ha
rifiutato l' integrazione del contraddittorio, affermando il
principio che il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti
deve escludersi soltanto quando l' interposizione fittizia sia fatta
valere in via di mera eccezione per ottenere il rigetto della
domanda. l' a. condivide pienamente quanto disposto dalla suprema
corte e ritiene che la motivazione addotta sia un punto fermo per la
soluzione di tutti i problemi scaturenti dall' art. 1 della legge 23
ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione
nelle prestazioni di lavoro. l' a. inoltre manifesta apprezzamento
anche per alcuni rilievi effettuati dalla cassazione sul cosiddetto
principio della effettivita' della tutela del lavoratore, e provvede
a sottolinearne l' esatta portata onde evitare possibili pericolosi
fraintendimenti.
| |
| art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |