| le due sentenze annotate, nell' affrontare il problema dell'
applicabilita' della rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro
al procedimento fallimentare, pur partendo da identiche premesse
pervengono a conclusioni opposte. l' a., infatti, rileva che tali
decisioni, mentre sono concordi nel ritenere che la rivalutazione
monetaria sia inidonea ad alterare la "par condicio creditorum",
divergono invece nell' individuazione del "dies ad quem" per l'
applicabilita' del suddetto meccanismo. la prima sentenza, difatti,
riconosce il diritto del lavoratore a vedersi calcolata la
rivalutazione per tutta la durata del procedimento concorsuale; la
seconda, al contrario, ammette la rivalutazione monetaria sino al
momento della definitiva ammissione del credito al passivo. secondo
l' a. l' adozione dei due indirizzi in questione comporta una
sperequazione, che nel primo caso coinvolge le posizioni di tutti gli
altri creditori, e che nel secondo caso appare, formalmente, limitata
ai soli crediti di lavoro "a causa della loro possibile ammissione in
momenti diversi al passivo della procedura concorsuale". l' a.
ritiene, quindi, che l' art. 429 del codice di procedura civile, in
materia di rivalutazione dei crediti di lavoro, non possa trovare
ingresso nell' ambito delle procedure concorsuali, in quanto in netto
contrasto con il principio della "par condicio creditorum" che e'
diretto a tutelare in identica misura la posizione di tutti i
creditori facenti parte della massa fallimentare.
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