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| IDG791000558 | |
| 79.10.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| fenomeni fiscali connessi con la cessazione dell' impresa di
costruzioni o con destinazione dei beni costruiti a finalita' estrane
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| Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 15-17 (15 settembre), pag.
1001-1005
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| d23150; d23063
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| con riferimento al caso di un imprenditore edile che da' in locazione
gli appartamenti che non riesce a vendere l' a. osserva che, ai sensi
dell' art. 2, comma 2, n. 5 del decreto sull' iva, il problema si
pone solo per gli immobili acquistati dopo il 1 gennaio 1973.
ricordato che tale norma prevede la tassabilita' della destinazione
di beni al consumo personale o familiare dell' imprenditore e ad
altre finalita' estranee all' esercizio dell' impresa anche se
determinata da cessazione dell' attivita', l' a. rileva che secondo
il concorde orientamento del ministero delle finanze e della dottrina
deve escludersi l' autoconsumo nel caso suesposto, in quanto la
destinazione dell' immobile a locazione anziche' a rivendita deve
ritenersi operazione rientrante nell' attivita' propria dell' impresa
edile e quindi nelle finalita' dell' impresa. sia ai fini dell' iva
sia ai fini dell' irpef assumono rilievo le cessioni a titolo
gratuito o gli atti o i fatti che non costituiscono trasferimento in
senso stretto dei beni, ma destinazione degli stessi al consumo, all'
uso o ad altra forma di godimento da parte dell' imprenditore o della
sua famiglia. l' a. riferisce che secondo un' autorevole tesi
dottrinale il costruttore edile che destini a propria abitazione un
appartamento facente parte di un fabbricato costruito per la vendita
a terzi deve assumere il relativo valore tra i ricavi dell' impresa
costruttrice di cui e' titolare e fatturare il valore della
destinazione con addebito di iva: sostituisce parte del ricavo
derivante dall' attivita' imprenditoriale di costruzione e vendita di
appartamenti col ricavo corrispondente al valore dell' unita'
immobiliare che si riserva a propria abitazione.
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| art. 2 comma 2 n. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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