Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129948
IDG791000562
79.10.00562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
avantaggiati michele
l' i.v.a. e la sesta direttiva c.e.e.
Legisl. giur. trib., an. 7 (1979), fasc. 9, pag. 1442-1458
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2315; d8701; d1420; d1421; d1897
sottolineate le difficolta' del tema, l' a. svolge un' indagine diretta a cogliere le differenze tra il nostro sistema normativo dell' iva e quello previsto dalla vi direttiva comunitaria. il legislatore tributario italiano si e' discostato dal modello comunitario nei seguenti punti del sistema dell' iva: individuazione della categoria dei soggetti passivi (piu' ristretta, anche se via via ampliata, rispetto a quella delineata dalla direttiva comunitaria) ed in particolare di quella degli imprenditori (identificata senza alcun riferimento allo scopo ed ai risultati dell' attivita'); creazione delle categorie delle operazioni non soggette e delle operazioni non imponibili non in aderenza con i principi sistematici comunitari; inesistenza nel nostro sistema normativo dell' iva del principio, previsto nel modello comunitario, per cui le forniture di beni destinati esclusivamente ad un' attivita' esentata all' interno del paese sono esonerate dal pagamento dell' imposta ove detti beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione; carenza nella normativa in tema di deduzioni del riferimento alle operazioni che conferiscono o meno il diritto a deduzione ed all' effettivo impiego dei beni e servizi acquistati e che formano oggetto del diritto in questione; illegittimita' dei rimborsi disposti a favore dei contribuenti che eseguono esclusivamente alcune operazioni esenti o non imponibili o non soggette ad imposta; disciplina dell' assoggettamento ad iva degli enti pubblici (attuata dal legislatore italiano in completo ispregio dei criteri sanciti dalla direttiva comunitaria e bisognosa pertanto di una riforma, specie per gli enti locali territoriali). l' a. conclude richiamando l' attenzione sulla complessa normativa che disciplina il diritto alla detrazione degli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciali e lo condiziona alla regolare tenuta di contabilita' separate; osserva come l' applicazione della norma che prevede la detraibilita' dell' imposta relativa ai beni e servizi utilizzati promiscuamente per la parte imputabile all' esercizio dell' attivita' commerciale richieda, specie per i comuni, l' adozione di uno speciale regolamento che disciplini un metodo di tenuta della contabilita' finanziaria che adempia contestualmente alla funzione della tenuta separata dei conti.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 29 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 dir. cee 77/338
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati