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Documento


129953
IDG791000567
79.10.00567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rosa luigi
sulla tassabilita' degli interessi per ritardato sgravio
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 9, pag. 616-618
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21830; d23060; d23063; d23070; d23073; d23068; d23077; d21801; d2144; d30510
precisato che gli interessi per ritardato sgravio sono veri e propri interessi moratori, l' a. sostiene che essi sono tassabili come redditi di capitale e che pertanto su di essi va operata la ritenuta d' acconto del 15%. il soggetto che deve provvedere alla ritenuta si identifica con quello che liquida gli interessi sui rimborsi (ufficio delle imposte, intendenza di finanza) piuttosto che con quello che li esegue materialmente (esattoria, tesoreria provinciale) il quale provvede a corrispondere al beneficiario il solo importo al netto della ritenuta che sara' versata allo stato e che costituira' oggetto di dichiarazione del sostituto d' imposta. l' a. giudica peraltro valida la tesi secondo cui gli interessi in questione, come accessorio dell' imposta rimborsata, ne acquistano la stessa natura: sotto il profilo fiscale potrebbe pertanto parlarsi di imposizione solo nel caso di recupero a tassazione dell' imposta sgravata in quanto avesse formato oggetto di detrazione in sede di calcolo del carico dovuto dal soggetto beneficiario (salvo ipotizzare una sopravvenienza attiva per soggetti come quelli imprenditoriali).
art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 3 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920 art. 44 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 3 l. 31 maggio 1977, n. 247 art. 1224 c.c. art. 1282 c.c. art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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