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| IDG791000567 | |
| 79.10.00567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de rosa luigi
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| sulla tassabilita' degli interessi per ritardato sgravio
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| Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 9, pag. 616-618
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21830; d23060; d23063; d23070; d23073; d23068; d23077; d21801;
d2144; d30510
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| precisato che gli interessi per ritardato sgravio sono veri e propri
interessi moratori, l' a. sostiene che essi sono tassabili come
redditi di capitale e che pertanto su di essi va operata la ritenuta
d' acconto del 15%. il soggetto che deve provvedere alla ritenuta si
identifica con quello che liquida gli interessi sui rimborsi (ufficio
delle imposte, intendenza di finanza) piuttosto che con quello che li
esegue materialmente (esattoria, tesoreria provinciale) il quale
provvede a corrispondere al beneficiario il solo importo al netto
della ritenuta che sara' versata allo stato e che costituira' oggetto
di dichiarazione del sostituto d' imposta. l' a. giudica peraltro
valida la tesi secondo cui gli interessi in questione, come
accessorio dell' imposta rimborsata, ne acquistano la stessa natura:
sotto il profilo fiscale potrebbe pertanto parlarsi di imposizione
solo nel caso di recupero a tassazione dell' imposta sgravata in
quanto avesse formato oggetto di detrazione in sede di calcolo del
carico dovuto dal soggetto beneficiario (salvo ipotizzare una
sopravvenienza attiva per soggetti come quelli imprenditoriali).
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| art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 3 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920
art. 44 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 3 l. 31 maggio 1977, n. 247
art. 1224 c.c.
art. 1282 c.c.
art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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