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129954
IDG791000568
79.10.00568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
magni massimo
attribuzione delle detrazioni d' imposta a particolari lavoratori dipendenti in sede di ritenuta alla fonte. conguaglio di fine anno
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 9, pag. 618-620
d2121; d23064; d21801
secondo l' a. la prassi in base alla quale, conformemente alle istruzioni ministeriali, le detrazioni d' imposta, sia quelle soggettive che quelle oggettive, devono essere concesse al dipendente, nei singoli periodi di paga, rapportate ad anno solare non e' conforme ne' alla lettera ne' allo spirito della legge, data la finalita' di consentire l' esonero dalla dichiarazione annuale mediante tassazione alla fonte nei casi in cui il rapporto di lavoro abbia inizio nel corso dell' anno o nei casi di lavoro a tempo indeterminato. la legge, stabilendo che dette detrazioni debbano essere rapportate al periodo di paga insieme ai corrispondenti scaglioni annui di reddito, fissa una relazione fra i 3 elementi (detrazioni, reddito, periodo di paga) costituendo un sistema chiuso all' interno del periodo di lavoro, senza alcuna proiezione al di fuori di esso ed alcun riferimento all' anno solare o frazioni di esso. l' a. osserva che nella pratica si evita al lavoratore stagionale di vedersi recuperare le detrazioni d' imposta corrispondente alle spese di produzione del reddito concesse per l' intero anno (secondo un' errata interpretazione della legge) ed invece spettanti in rapporto al periodo di lavoro; se cessa il rapporto di lavoro in caso di riassunzione il lavoratore dichiarera' le ulteriori detrazioni di cui non ha usufruito. l' a. auspica una revisione della materia.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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