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129956
IDG791000571
79.10.00571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mattiace nicola
le sanzioni fiscali applicabili per il ritardo della richiesta della trascrizione degli atti ricevuti od autenticati dai notai
nota a comm. ii grado brescia 12 ottobre 1978, n. 321
Comm. trib. centr., an. 11 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 660-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23248; d23241; d308302; d30830
condividendo la tesi giurisprudenziale, l' a., ricordato che il notaio che ha ricevuto od autenticato l' atto soggetto a trascrizione ha l' obbligo di richiederne la formalita' entro 30 giorni dalla data dell' atto, osserva che il legislatore non ha previsto alcuna distinzione tra omissione e ritardo nella richiesta della formalita', ricorrendo il caso di omissione in ogni ipotesi di inosservanza dei termini e dovendosi pertanto applicare la sanzione (pena pecuniaria) di cui al comma 1 dell' art. 17 del decreto n. 635 del 1972 e non quella di cui al comma 4. in materia il legislatore ha infatti inteso tutelare il principio della priorita' della trascrizione. secondo l' a. la conservatoria dei registri immobiliari e' l' unico ufficio competente ad accertare la violazione in argomento e comminare la relativa pena pecuniaria.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 art. 2671 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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